Cassazione, ordinanza n.14760 del 27 maggio 2024
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione si riferisce al ricorso di un ex marito che aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Catania, lamentando, fra gli altri punti, che la Corte d’appello non aveva fatto alcuna menzione dei parametri per determinare l’assegno di mantenimento sanciti dall’art 337-ter, facendo esclusivo riferimento al reddito dell’ex marito e al mutuo che egli paga mensilmente, senza tenere conto, invece, del reddito percepito dalla ex moglie e compiere un raffronto tra i redditi dei coniugi, necessario per rispettare il principio di proporzionalità nella quantificazione dell’assegno di mantenimento.
La Cassazione, quindi, richiamando alcune precedenti pronunce della stessa Corte, ha avuto l’occasione per ribadire che: “al fine di quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020; Cass. 4145/2023, nella quale tale principio è stato affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre;
Cass. 32446/2023: “In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell’assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età”;
Cass. 2536/2024: “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli – indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori – hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall’altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” e, nella specie, si è cassata la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall’ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).”