Cassazione, Sez. I civ, Ord. 18 settembre 2024, n. 25073
Con sentenza del 2022 il Tribunale per i minorenni di Palermo disponeva farsi luogo all’adozione di un minore ex art. 44, lett. d), L. n. 184/83 e 263 c.c. La madre del minore proponeva appello avverso la suddetta decisione, lamentando la mancata acquisizione del consenso della madre all’adozione speciale e l’insussistenza dei presupposti della stessa. Con sentenza del 13.3.23 la Corte d’Appello respingeva le impugnazioni della donna, osservando che la madre del minore era stata sentita e, comunque, non era legittimata all’audizione essendo decaduta dalla responsabilità genitoriale nel 2018.
La nonna del minore, quindi, ricorreva in cassazione con tre motivi. Con il primo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 330 e ss, c.c., 336, c.1 e 4, c.c., 17, c.2, L. n. 184/83, 75, c. 2, 78, c.2, c.p.c., in relazione alle norme costituzionali e della Convenzione di NY e della Convenzione europea di Strasburgo del 25.1.96, per la mancata nomina di un curatore speciale del minore.
La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso, rilevava che: “Invero, premesso che dagli atti si evince la mancata nomina di un curatore del minore, va premesso che nella specie non si applica il principio di diritto, affermato da questa Corte, a tenore del quale nel procedimento di adozione in casi particolari di cuiall’art. 44, comma 1, lett. d), della L. n. 184 del 1983, non è configurabile un conflitto diinteressi”in re ipsa”, anche solo potenziale, tra il minore adottando ed il genitore-legale rappresentante, che imponga la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., dovendo, anzi, individuarsi nella necessità dell’assenso del genitore dell’adottando, di cui all’art. 46 della legge citata, un indice normativo contrario all’ipotizzabilità astratta di un tale conflitto, che, invece, va accertato in concreto da parte del giudice di merito.
Tale peculiare istituto, infatti, mira a dare riconoscimento giuridico, previo accertamento della corrispondenza della scelta all’interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con quest’ultimo e caratterizzate dall’adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali, in quanto inteso a consolidare, ricorrendone le condizioni di legge, legami preesistenti e ad evitare che si protraggano situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato (Cass., n. 12962/16).
Infatti, nel caso concreto, proprio perché il contenzioso si è sviluppato per un conflitto tra parenti della minore, l’una – la norma – che vuole svolgere la funzione vicariante e gli altri che chiedono l’adozione in casi particolari, l’interesse del minore non è rappresentato dai genitori, perché la madre è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nel 2018, mentre il padre non risulta individuato per quanto si evince dagli atti di causa; inoltre, entrambi i genitori sono anche estranei al processo.
Ne consegue la necessità della nomina del curatore che rappresenti il minore, il quale possa dunque interloquire circa la contrapposizione emersa tra la ricorrente e la coppia degli zii affidatari in ordine alla richiesta di adozione mite, al fine di perseguire il miglior interesse del medesimo minore.
Dato che il giudizio si è svolto in mancanza del curatore speciale del minore, deve ritenersi applicabile per analogia la norma di cui all’art. 10, comma 2, della L.183/1984, relativa ai procedimenti in materia di adozione, che prevede sia l’invito ai genitori o, in mancanza, ai parenti a nominare un difensore, sia l’informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio, sia la puntualizzazione che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l’assistenza del difensore, del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico (Cass. 9100/2019).
Nella fattispecie, sebbene, come detto, non emerga un vero e proprio conflitto d’interessi tra il minore e i genitori, la nomina del curatore speciale s’impone comunque come doverosa al fine di garantire il suo miglior interesse.
L’omessa nomina del curatore speciale ha dunque comportato la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. Tale nullità è stata ritenuta da questa Corte rilevabile d’ufficio, trattandosi di verifica officiosa del contraddittorio, in rapporto a litisconsorte pretermesso (cd. Cass. 5256/2018; Cass. 21381/218; Cass. 8627/2020; Cass. 1471/2021; Cass. 11786/2021).”