Cassazione civile sez. I, ordinanza n. 29685- 19 novembre 2024

La Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una nonna, la quale denunciava le condotte dei genitori che ostacolavano il rapporto della predetta coi nipoti minorenni.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha chiarito i contorni delle disposizioni in argomento, specificando che “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è previsto dall’art. 317 bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, anche se esso, per come interpretato, non ha un carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira ‘l’esclusivo interesse del minore’ e ‘la sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore’ (Cass. 15238/2018; vedasi Cass. 2881/2023).”

Superato, pertanto, l’automatismo del diritto de quo, i giudici di legittimità precisano che: “L’interesse superiore del minore, perciò, deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari (cfr. Corte EDU, 9/2/2017, Solarino c. Italia). È necessario quindi che il giudice accerti non soltanto – in termini negativi – la mera mancanza di conseguenze pregiudizievoli in esito alla frequentazione, bensì – in termini positivi – la possibilità per gli ascendenti di prendere fruttuosamente parte attiva alla vita dei nipoti attraverso la costruzione di un rapporto relazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano ed equilibrato sviluppo della loro personalità”.