Cassazione, ordinanza del 12 marzo 2025 n. 6592
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda una decisione della Corte d’Appello di Salerno che confermava la decisione del Tribunale per i Minorenni di Salerno, dichiarativa dello stato di adottabilità della minore, nata il 24/12/2020, riconosciuta dalla sola madre. Il Tribunale era giunto a tale giudizio nell’ambito di un procedimento di adottabilità apertosi a tutela della minore, per abbandono materiale e morale della stessa e incapacità della madre a svolgere il ruolo genitoriale. Avverso la suddetta pronuncia, veniva proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, a riguardo, ha evidenziato che: “perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, occorre un rigoroso accertamento in merito a carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psico-fisica’ (Cass. 8527/2006). Il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass., n. 7559/2018).”
La Corte chiarisce, altresì, che: “il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell’ambito della propria famiglia impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità dello stesso, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo questo diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come ‘extrema ratio’ a causa della irreversibile incapacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza (Cass., n.19012/2022; Cass., n. 1476/2021; Cass., n. 13435/2016).”