Cassazione civile sez. I, sentenza 7 marzo 2025, n. 6080

Nel caso di specie, la Corte ha ribadito come “in base all’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980, applicabile nel caso in esame, l’illecita sottrazione di un minore richiede l’esistenza di tre presupposti oggettivi: 1) l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore; 2) il trasferimento o il mancato rientro; 3) la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l’avvenuta sottrazione (Cass. n. 27169/2024; Cass. n. 18845/2024) e che, in base all’art. 13 della Convenzione, la parte che si oppone al rientro può provare che non ricorrono le condizioni indicate.”

Pertanto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l’indispensabile presupposto dell’effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. n. 6139/2015; Cass. n. 3250/2022; Cass. n. 32526/2023)”.

È stato, inoltre, anche chiarito che “In materia di sottrazione internazionale dei minori, l’accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l’illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell’altro. (Cass. n. 7261/2022).”

Specifica, altresì, la Corte che “Tale principio è applicabile anche nel caso in cui il trasferimento temporaneo e non definitivo sia stato autorizzato dal giudice competente a decidere sull’affidamento dei minori e, una volta scaduto il termine assegnato per il rientro nello Stato di provenienza, la consegna del minore e il suo rientro non sia stato eseguito, con conseguente illiceità della condotta di ‘mancato rientro.”