Cassazione penale, sentenza n. 8922 – 4 marzo 2025

Nel caso di specie, la Corte ha avuto modo di chiarire che: integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta ‘persona della famiglia’ fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R, Rv. 284020 che in motivazione ha precisato che la separazione è condizione che non elide lo ‘status’ acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, cod. civ.).

Già in passato si era ritenuto che le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall’art.612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto- Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep.2018, F., Rv. 272134).

Tale orientamento attribuisce centralità al concetto di famiglia nell’accezione più ristretta e individua il discrimine tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori, proprio nella famiglia, intesa come comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi “more uxorio” ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza (Sez. 6, n. 15883 del 16703/2022, D., Rv. 283436).