Cassazione civile sez. I, 4 marzo 2025 n. 5754
La Corte di Cassazione interviene sulla questione relativa agli adempimenti del curatore speciale del minore, specificando che: “Il curatore speciale è chiamato a rappresentare il minore in sede processuale nei casi in cui si palesi un conflitto di interesse con i genitori o un pregiudizio tale da precludere l’adeguata rappresentanza del minore e la mancata nomina è sanzionata a pena di nullità degli atti del procedimento. Solo eventualmente, in casi particolari, il giudice può attribuire al curatore speciale anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale, che vanno espressamente indicati nel provvedimento di nomina, fattispecie che non ricorre nel caso in esame.” Pertanto, alla luce di ciò, continua la Corte, “La facoltà di ascolto del minore da parte del curatore speciale ex art. 473 bis.8, terzo comma, c.p.c. si connota come esplicazione del diritto del figlio minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardino (art. 315 bis c.p.c.) tuttavia, proprio perché inerisce esclusivamente ai compiti di rappresentanza processuale del minore conferiti al curatore speciale, la previsione assolve in primis allo scopo di consentire l’ascolto, ove lo stesso si renda necessario, senza che possa essere altrimenti ostacolato dal genitore, ancora titolare della responsabilità genitoriale, ma non diviene un incombente obbligatorio, né è assimilabile, per funzioni e per disciplina, all’ascolto del minore da parte del giudice.
L’ascolto del minore ai sensi dell’art. 473 bis.8, comma terzo, c.p.c., non è obbligatorio ma è riservato alla valutazione del curatore speciale, ove ne ravvisi la necessità, in funzione strumentale all’incarico di rappresentanza processuale ricevuto e nei limiti di questo, nel superiore interesse del minore, in relazione alla specifica vicenda giudiziaria di cui è parte sostanziale, secondo i limiti fissati dall’art. 473 bis.4 c.p.c. ivi richiamato (età, capacità di discernimento, contrasto con l’interesse del minore, manifesta superfluità, impossibilità psichica o fisica del minore, volontà di non essere ascoltato), senza che il mancato espletamento dell’ascolto da parte del curatore speciale sia accompagnato da sanzioni.”