Cassazione – sentenza n. 17711 – 7 settembre 2015

La Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare il caso di due genitori tossicodipendenti, che, più volte condannati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, avevano presentato ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva decretato lo stato di abbandono dei propri figli minori, nonostante i due genitori avessero dimostrato un profondo legame affettivo verso i propri figli e la disponibilità a seguire un percorso psicologico-terapeutico.

La Corte ha confermato quanto deciso dai Giudici d’Appello, confermando così lo stato di abbandono dei minori, quale presupposto della pronuncia di adottabilità, poiché “ha escluso la sussistenza di elementi idonei a consentire una prognosi favorevole del percorso intrapreso dai genitori per il recupero delle capacità genitoriale, in tempi compatibili con la salvaguardia del benessere dei minori”.

Per tali motivi, in assenza oltretutto di altre figure familiari idonee, la Corte ha ritenuto che fosse sufficientemente provata la situazione di abbandono che legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori, poiché tale dichiarazione “non implica necessariamente un rifiuto intenzionale ed irrevocabile ad adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto dell’assistenza morale e materiale a tal fine necessaria (in tal senso Cass. n. 1838, 26.1.2011 e Cass. n. 1674, 7.2.2002)”.

Tale decisione della Corte ha tenuto conto, come detto, dell’assenza di altre figure familiare idonee, poiché, dall’istruttoria svolta, era emerso che i parenti non si erano accorti minimamente di quanto fossero state gravi le condizioni dei genitori dei minori.