Cassazione – prima sezione civile – sentenza n. 24445 – 1 dicembre 2015

La Corte d’Appello di Roma, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ di due minori “a seguito delle constatate condizioni di forte degrado ambientale nelle quali vivevano i minori unitamente alla madre.”

La Corte di Cassazione, però, ha accolto il ricorso dei genitori dei minori, che avevano impugnato la dichiarazione di adottabilità della Corte di Appello, sul presupposto che la valutazione dei giudici di secondo grado non era stata basata su valutazioni attuali, quali l’assegnazione di un alloggio e l’ottenimento di un posto di lavoro da parte dei genitori stessi.

Nelle motivazione della sentenza della Suprema Corte si legge che “la decisione della Corte d’Appello, pertanto, si fonda su elementi di fatto esclusivamente tratti dal giudizio di primo grado. Non risultano essere stati richiesti e svolti accertamenti successivi”. E ancora “nella decisione impugnata viene dato atto che le condizioni dei minori al momento della istituzionalizzazione erano “assai meno gravi” di quelle ritenute inizialmente e che le condizioni di vita dei ricorrenti erano migliorate per l’assegnazione di un alloggio e lo svolgimento da parte di entrambi di un’attività lavorativa ma tali mutamenti sono stati ritenuti insufficienti al fine di escludere le problematiche soggettive psichiche connesse alla capacità di assumere la funzione genitoriale riscontrate sulla base di indagini ed accertamenti medico psichiatrici relativi, tuttavia, ad oltre due anni prima…..I ricorrenti, come sottolineato anche nella sentenza impugnata, hanno avuto dopo l’allontanamento dei figli un percorso esistenziale coerentemente rivolto verso un recupero della relazione con i medesimi e verso un miglioramento delle condizioni di vita da offrire ad essi stessi”.

In base a tale decisione della Suprema Corte, quindi, i minori sono ritornati, per fortuna, nella loro famiglia di origine.