Decreto Tribunale di Venezia del 7 novembre 2016
Il nuovo articolo 317-bis del codice civile è stato trattato in modo più restrittivo dal Tribunale di Venezia, poichè, riguardo ad un ricorso presentato dai nonni materni, per veder loro riconosciuto il diritto a frequentare la propria nipote, che era ostacolato dal padre della minore, il Tribunale ha stabilito che “l’azione in giudizio degli ascendenti rientra nell’alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c.. In buona sostanza, il diritto dei nonni, in tanto merita tutela, in quanto la mancata significativa relazione con essi, sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione delle responsabilità dei genitori.”
Il ricorso dei nonni, pertanto, è stato rigettato, poiché “la loro azione in giudizio, in ultima analisi, non può che trovare origine nella piena realizzazione dell’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tant’è che, qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato. Si tratta, pertanto, quanto ai nonni, di un diritto che soccombe senz’altro rispetto a quello del minore a condurre un’esistenza serena e a crescere in maniera sana ed equilibrata” Inoltre, si legge sempre nelle motivazioni del decreto dei giudici veneziani, “lo stesso testo dell’articolo 317 bis c.c. impone al giudice, al comma 2, l’adozione dei provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti.”