Cassazione – sentenza n° 23001 – 29 ottobre 2014
Nel caso esaminato dai Giudici della Suprema Corte, due coniugi avevano stabilito mediante una scrittura privata che, qualora si fossero separati, la casa familiare di proprietà di entrambi sarebbe stata assegnata al marito, che avrebbe rilevato la quota della moglie ovvero pagato un canone di locazione mensile alla stessa.
Nel giudizio di secondo grado la moglie aveva avuto ragione e la sua richiesta di avere dall’ex marito i canoni di locazione non pagati aveva trovato accoglimento, anche se tali canoni di locazione erano stati richiesti dalla stessa dopo quindici anni, poiché non era stata ravvisata la prescrizione del diritto della donna, diritto che, secondo la Corte di Appello, era esercitabile solo con la sentenza definitiva di separazione.
L’ex marito ricorreva alla Suprema Corte che accoglieva il suo ricorso, motivando che “la richiesta del corrispettivo locativo avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile e/o infondata, in quanto non poteva trovare titolo nella clausola pattizia, che, oltre che nulla per indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali della separazione personale, era stata superata sia dal provvedimento presidenziale adottato nel giudizio di separazione, col quale la casa coniugale era stata assegnata soltanto a lui, e sia dalla pronuncia definitiva resa in quel giudizio, con la quale era stata confermata l’assegnazione gratuita dell’immobile a lui, all’esito di una valutazione complessiva della situazione economica dei coniugi, che aveva anche comportato l’obbligo a suo carico di versare alla moglie un cospicuo assegno mensile”.