Cassazione – sentenza n. 12945 – 23 giugno 2015

Una ex moglie è stata condannata a lasciare la casa familiare, nella quale aveva continuato a vivere anche dopo la separazione.

Tale appartamento era stato concesso dal padre del marito in comodato d’uso e dallo stesso chiesto in restituzione dopo la separazione.

Il giudice di primo grado osservava che l’appartamento era stato concesso con un vincolo di destinazione, ossia le esigenze abitative della famiglia, e come tale se non fosse stato dimostrato l’urgente bisogno da parte del comodante non poteva essere restituito.

Ma la Corte d’Appello ha dato ragione all’ex suocero e così ha fatto anche la Suprema Corte, la quale ha evidenziato che «dall’atto scritto risulta che il contratto è stato concluso a tempo indeterminato, senza alcuna menzione del vincolo di destinazione; che il rapporto va quindi assoggettato alla norma dell’articolo 1810 Cc, secondo cui, in mancanza di un termine di durata, il bene oggetto del comodato deve essere restituito dal comodatario non appena il comodante lo richieda; che tale pattuizione non può ritenersi modificata da mere situazioni di fatto».