Cassazione – sentenza n. 19328 – 29 settembre 2015
Viene escluso l’addebito, nel caso in cui uno dei due coniugi si allontani dalla casa familiare e dopo qualche mese proponga in Tribunale giudizio di separazione, poiché tale comportamento costituisce la prova della intollerabilità della convivenza, unito al fatto che trova le sue ragioni nelle tensioni pregresse dei coniugi.
La vicenda esaminata dalla Corte ha per oggetto il ricorso di una donna a cui il Tribunale di Roma aveva addebitato la separazione, rigettando, altresì, la domanda di assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, decisione confermata poi dalla Corte d’Appello, sul presupposto che la donna si era allontanata dalla casa familiare senza alcuna giustificazione.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, chiarisce invece che “è vero che l’allontanamento dalla casa familiare può costituire violazione dell’obbligo coniugale di convivenza di cui all’articolo 143 c.c., ma, come è noto, l’art. 146 c.c. precisa che il diritto all’assistenza morale e materiale è sospeso soltanto nei confronti del coniuge che si allontani senza giusta causa, e tuttavia la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa di allontanamento. La giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. n. 18613 del 2008) precisa che l’allontanamento di uno dei coniugi dal domicilio coniugale esclude anche la pronuncia di addebito, ove trovi giustificazione nelle tensioni pregresse dei coniugi”.
Sotto l’aspetto evidenziato dalla Corte delle tensioni pregresse fra i coniugi , la moglie aveva provato che il suo allontanamento era dovuto al comportamento del marito denigratorio nei suoi confronti e già da molto tempo privo di affetto. Inoltre, doveva essere il marito a provare, cosa che non è riuscito a fare, non solo l’allontanamento ma anche il nesso di causalità fra il comportamento della moglie e l’intollerabilità della convivenza.