Cassazione – ordinanza n. 4182 – 2 marzo 2016

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un ex marito che contestava il fatto di dover rimborsare le spese straordinarie relative alla scuola del figlio decise unilateralmente dall’ex moglie, senza essere state prima preventivamente concordate.

In particolare la ex moglie aveva iscritto di propria iniziativa il figlio ad una scuola privata per consentire allo stesso di recuperare un ritardo scolastico e su rifiuto di avere da parte dell’ex marito il rimborso del 50 % delle spese sostenute, ammontanti ad oltre quattromila euro, aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso.

La Corte ha sostanzialmente dato ragione alla donna, sul presupposto che nell’ordinanza presidenziale non risultava stabilito che i genitori dovevano concordare le spese scolastiche, quindi il giudice di merito era tenuto solamente a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore.

Per la Corte, infatti, “la giurisprudenza di legittimità esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondono al maggior interesse dei figli. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

A giudizio della Corte, il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa deve opporre “la non rispondenza delle spese all’interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all’utilità per i figli”.

Anche l’altra contestazione del ricorrente circa l’inaccoglibilità della richiesta di decreto ingiuntivo, trattandosi di credito illiquido ed inesigibile, a giudizio della Corte non assume rilievo, poiché “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione”.