Cassazione – sesta sezione civile – ordinanza n. 225 – 11 gennaio 2016
La Suprema Corte alla luce di un principio di diritto già enunciato (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015) ha chiarito che “L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge fa personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
La vicenda presa in esame si riferisce ad un decreto del Tribunale di Velletri, che, investito del ricorso per la modifica delle condizione di divorzio dall’ex marito, aveva disatteso la richiesta di revisione dell’assegno divorzile dovuto alla ex moglie. La decisione del giudice di primo grado era stata poi confermata dalla Corte d’Appello che respingeva il reclamo proposto dall’ex marito.
Contro tali decisioni il marito proponeva, appunto, ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 898 del 1970 e 92 c.p.c., e la Corte di Cassazione dava definitivamente ragione all’ex marito accogliendo il relativo ricorso e rinviando alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.