Cassazione – prima sezione civile – sentenza n. 1858 – 2 febbraio 2016
I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 1858, depositata il 2 febbraio 2016, hanno chiarito il concetto secondo il quale “per giurisprudenza consolidata il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica e anche quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita ( tra le altre Cass. N. 407 del 2007; n 8954 del 2010)”.
La vicenda in esame riguarda il caso di una madre che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento di 400 euro al mese, quale contributo da parte della stessa al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi con il padre e la Corte d’Appello le dava ragione. I Giudici della Suprema Corte non hanno fatto altro che confermare quanto deciso dai giudici d’Appello, respingendo il ricorso del padre, poiché i figli, pur avendo avuto l’opportunità di frequentare l’Università, non hanno saputo trarre profitto, ottenendo entrambi scarsi risultati.