Corte di Cassazione – ordinanza n. 19345 del 29 settembre 2016

 

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio affermato in precedenza (v. anche cass. n. 6855/2015 e 23411/2015) secondo il quale “l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.

La decisione della Corte fa riferimento al ricorso di una donna che aveva impugnato la sentenza del giudice d’appello, che, come già disposto dal Tribunale, le aveva negato l’assegno di divorzio, poiché la stessa aveva intrapreso un rapporto di convivenza con un altro uomo.

Anche se la donna, nei suoi motivi di ricorso, aveva fatto presente che la convivenza con il nuovo uomo era ormai finita e che lei non disponeva più di mezzi idonei per sopravvivere, i Giudici della Suprema Corte hanno confermato le decisioni dei giudici di merito, negando l’assegno divorzile alla donna.

“La formazione di una famiglia di fatto, – si legge ancora nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione, – costituzionalmente tutelata ex art. 2 della Costituzione, come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile”.