Cassazione – sentenza n. 21241 del 20 ottobre 2016
Per la Corte di Cassazione, se il marito non paga le spese di mantenimento per la figlia minore, un precetto senza l’allegazione di alcun documento di spesa è inefficace.
La vicenda trae origine da una separazione consensuale. L’accordo di separazione, omologato dal Tribunale, stabilì che ciascun coniuge contribuisse in pari misura alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minore.
Nell’anno 2012, la donna sul presupposto che l’ex marito fosse venuto meno all’obbligo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della figlia, gli notificò atto di precetto per l’importo di euro 62.441 oltre accessori ed insieme al precetto venne notificato il titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale.
L’uomo si opponeva a detto precetto sul presupposto che l’ex moglie non avesse allegato alcun documento che dimostrasse che il calcolo effettuato fosse corretto.
I giudici di merito hanno ritenuto il precetto inefficace, in mancanza di un riscontro documentale e allo stesso modo si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare la Corte rileva che: “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. Ma ciò solo a condizione che il genitore creditore “possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” (v. anche sez. 3, sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). “Allegazione e documentazione” che va compiuta rispetto all’atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto.”