Adottare un minore oggi non è una cosa semplice per la coppia di aspiranti genitori, che spesso si scoraggia, in mezzo a troppe pratiche burocratiche, a tempi troppo lunghi e a un grande caos che regna sovrano.
La legge sulle adozioni 28 marzo 2001 n. 149 reca nel titolo “Diritto del minore ad una famiglia”.
In effetti è proprio questo lo scopo principale della legge: garantire al bambino di avere dei genitori che si prendano cura di lui. E ciò costituisce un vero e proprio diritto per il minore.
Solo che questo diritto viene troppe volte boicottato da mille difficoltà inerenti al procedimento adozionale, procedimento che poi si differenzia notevolmente a seconda che si tratti di adozione nazionale ovvero di adozione internazionale.
Solo per il secondo tipo di adozione è previsto il decreto di idoneità e il ruolo obbligatorio degli enti autorizzati, che hanno il compito di svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese prescelto in cui si trova il minore da adottare, e la Commissione per le adozioni internazionali, che autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia.
I requisiti, invece, che devono avere coloro che intendono adottare sono i medesimi per entrambe le adozioni.
A di là, comunque di ogni altra cosa, diventa di fondamentale importanza consentire che le pratiche di adozione si svolgano il più rapidamente possibile proprio per realizzare quel diritto del minore che ha guidato la formulazione della legge delle adozioni.
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