Cassazione – Sentenza Sezioni Unite n. 18827 – 11 luglio 2018

Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute nuovamente in materia di assegno di divorzio, dopo la sentenza ormai nota n. 11504 del 10 maggio 2017, che aveva eliminato il tenore di vita quale criterio per poter calcolare l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge. La Suprema Corte precisa meglio su quali criteri si debba basare il predetto assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge. Non sul tanto discusso tenore di vita, ma “su un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali., dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”. In questo modo, il parametro con cui viene determinato l’importo dell’assegno “si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. All’assegno di divorzio deve attribuirsi, quindi, “una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa”.