Cassazione – ordinanza n. 174 – gennaio 2020

La Corte d’Appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riconosceva, in favore della ex moglie, un assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili, somma ridotta rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado.

La Corte d’Appello decideva in tal senso in relazione ad una serie di fattori, fra cui l’elevato costo della vita nella città di Roma, dove l’ex marito risiedeva e in considerazione dei costi per la cura ed assistenza dovute alle sue condizioni di salute.

La Corte di Cassazione, investita della questione da parte della ex moglie, con diversi motivi, fra cui quello secondo il quale la Corte territoriale aveva posto a base della decisione circostanze nuove (ovvero patologie del marito e versamento diretto al figlio) e non la situazione cristallizzatasi alla decisione di primo grado, rigettava il ricorso.

Su tale punto, si legge fra le motivazioni della Cassazione: “nei procedimenti di separazione e divorzio gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus e trovando applicazione il giudizio di revisione ex art. 9 l. n. 898 del 1970 soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi di impugnazione relativi al merito.”