Cassazione – sentenza n. 32398 / 2019

 

Ancora una volta viene ribadito dalla Corte di Cassazione il superamento del criterio del tenore di vita nel determinare se ed in quale misura è dovuto l’assegno di divorzio all’ex coniuge.

La Corte d’Appello di Trieste aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva posto a carico dell’ex marito, in favore della ex moglie un assegno mensile di 2000 euro. La ex moglie di 60 anni, è invalida al 60% e non ha reddito, mentre l’ex marito possiede beni patrimoniali e ha un reddito annuale di 90.000 euro. Nel determinare l’assegno i giudici hanno tenuto conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, senza dare rilievo alla dedotta inerzia della donna nel cercare un impiego dopo la fine del matrimonio. Le altre allegazioni hanno influenzato la decisione sul quantum, non sull’an dell’assegno.

In giudici della Suprema Corte investiti della questione da parte dell’ex marito danno ragione a quest’ultimo accogliendo il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

Si legge fra le motivazioni dei giudici della Corte di Cassazione che “i nuovi criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, in conclusione, non risultano condizionati dall’accertamento del tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale (elemento fattuale che non può confondersi con il tenore di vita che costituisce il frutto di un giudizio) esclusivamente come una precondizione fattuale, il cui accertamento risulta imposto dall’art. 5 c.6 l. 898 del 1970, per poter procedere all’applicazione dei parametri integrati dalle Sezioni Unite in funzione della finalità composita dell’assegno di divorzio”.