Cassazione – sentenza n. 44765 – 9 novembre 2015
Gli assegni familiari percepiti da un genitore ex convivente e inviati prontamente all’altro possono concorrere all’ammontare del contributo del mantenimento dovuto per il figlio minore.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, esaminando il ricorso proposto da una madre nei confronti dell’ex convivente, il quale era stato assolto in appello dal reato di cui all’articolo 570 del codice penale.
Il padre, secondo l’accusa della donna, aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, poiché aveva versato soltanto l’importo di euro 207,00 per la stessa, anziché quello fissato dal giudice nella misura di euro 350,00 mensili.
Nonostante, però, la condanna inflittagli dai giudici di primo grado, in appello l’uomo era stato assolto e la Cassazione ha confermato l’assoluzione, poiché il padre aveva disposto che il datore di lavoro girasse alla ex convivente gli assegni familiari pari ad euro 137 al mese, che, sommati al resto, consentivano allo stesso di adempiere totalmente al proprio obbligo nei confronti della figlia.
Mentre per le argomentazioni sostenute dalla madre “l’importo degli assegni familiari doveva considerarsi del tutto autonomo rispetto allo specifico obbligo in relazione ai mezzi di sussistenza, la loro assegnazione diretta trovando fondamento in specifica norma di legge (art. 211 legge 151/1975)”, per la Cassazione “tale disciplina riguarda il caso dei genitori (già) coniugi non anche quello dei genitori naturali non conviventi”. In conclusione, “in assenza di diversa specifica indicazione del Giudice civile in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso è obbligato”.