Cassazione – ordinanza n. 509 – 2020

La vicenda esaminata dai giudici della Suprema Corte si riferisce al caso di una moglie che si era allontanata volontariamente dalla casa coniugale. A seguito della decisione unilaterale da parte della donna, senza che ci fossero state precedenti pressioni, violenze o minacce da parte del marito che l’avrebbero indotta a prendere tale decisione, il Tribunale di Sassari, decideva di addebitare la separazione alla donna, assegnando la casa familiare al marito, disponendo l’affido condiviso e fissando la residenza del figlio minore presso il padre, mentre l’altro figlio ormai maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente, per sua scelta, decideva di abitare con la madre.

La Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione dei giudici di primo grado e quindi la ex moglie decideva di presentare ricorso per Cassazione, che però veniva dichiarato inammissibile. Si legge fra le motivazioni dell’Ordinanza dei Giudici della Suprema Corte: “i Giudici del merito hanno preso in esame il comportamento dei coniugi e sono pervenuti all’affermazione del carattere unilaterale e non temporaneo della decisione della moglie di abbandonare la residenza familiare ponendo fine alla relazione coniugale. Per altro verso hanno riscontrato il difetto di prova su un preteso comportamento del marito che giustificasse l’allontanamento e su un immediato ripensamento della moglie in vista della ricostituzione del legame familiare con il marito. Si tratta di una valutazione che attiene esclusivamente ai giudici del merito e che non può essere sottoposta ad un ulteriore scrutinio in questa sede se non in ipotesi di motivazione inesistente o fondata sull’omessa valutazione di fatti decisivi che non ricorre nella specie.”