Cassazione – ordinanza n. 14813 – 10 maggio 2022
La vicenda si riferisce al ricorso di un padre, avverso la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Siena, il quale prevedeva che la spesa straordinaria sostenuta per lo sport equestre della figlia fosse sostenuta per l’80% dal padre e per il 20% dalla madre, in base all’accertamento svolto, dal primo giudice, sui redditi dei genitori.
La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’uomo, affermando: “La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata dalla corte fiorentina nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia. Ed infatti, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (cfr., Cass. n. 35170 del 19/11/2021).”