Cassazione ordinanza n. 27766 del 22 settembre 2022, n. 27766
Quante volte sentiamo parlare dell’addebito relativamente alla separazione dei coniugi, quando uno dei due coniugi o entrambi si sono resi responsabili della violazione dei doveri coniugali.
La violazione dei doveri coniugali può avere da oggetto diverse fattispecie, tutte ricomprese nell’articolo 143 del codice civile, che elenca i diritti e doveri reciproci dei coniugi. Spesso si sente parlare dell’infedeltà quale causa di addebito, ma una violazione dei doveri coniugali può consistere anche nell’abbandono ingiustificato della casa familiare, oppure nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale o alla collaborazione nell’interesse della famiglia.
Ci sono però alcuni casi più gravi di altri.
Con una recente ordinanza (n. 27766 del 22 settembre 2022), la Suprema Corte di Cassazione, esaminando un caso di percosse compiute dal marito nei confronti della moglie, ha chiarito che quando ci troviamo in presenza di violenze fisiche compiute da un coniuge nei confronti dell’altro, un simile comportamento costituisce una violazione talmente grave ed inaccettabile, anche quando si sia trattato di un singolo episodio di percosse, da poter dar luogo non solo alla pronuncia di separazione personale, in quanto causa di intollerabilità della convivenza, ma anche alla dichiarazione della sua addebitabilità al coniuge che si è reso responsabile di tale episodio “esonerando – parole testuali della Corte – il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (in tal senso si vedano anche altre due pronunce sempre della Suprema Corte la n. 7388 / 2017 e la n. 3925 / 2018).”