Da molto tempo era sentita l’esigenza  di nuove norme, che avessero potuto condurre all’istituzione del tanto agognato Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo era sentita  l’esigenza di porre fine alla diversità del rito applicato in Tribunale per le coppie di fatto e per le coppie sposate, camerale per le prime e contenzioso per le seconde, stabilendo un unico rito per entrambe. Ciò si rendeva necessario, soprattutto dopo che la prima riforma, di cui alla legge n. 219 del 2012 (quella sull’equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi) aveva stabilito che unico dovesse essere l’organo giurisdizionale (ossia il Tribunale Ordinario) sia per le coppie sposate che per le coppie di fatto. Entrambe queste lacune, così come altre, sono state colmate dall’attuale riforma.

Ciò che però si contesta è in primis il ricorso in modo non adeguato alla legge delega. A differenza di quanto era successo per la legge n. 219 del 2012 che fu completata dal decreto legislativo n. 154 del 2013 senza troppi traumi, in questo caso la legge n. 206 del 26 novembre 2021, dopo le prime norme subito entrate in vigore, sta trovando attuazione in modo troppo confusionario. Il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, in attuazione della legge delega n. 206 del 2021, ha previsto l’entrata in vigore di altre norme, fra cui quella del rito unico sopra ricordato, il 30 giugno 2023, termine che il Governo vorrebbe anticipare a fine febbraio. L’attuazione così prevista per fasi ha comportato anche l’introduzione di alcune norme transitorie che il Legislatore poteva tranquillamente risparmiarsi se avesse fatto entrare in vigore tutto il nuovo apparato normativo nello stesso momento, anziché, come sta avvenendo, in tempi diversi anche troppo distanti fra di loro. Ciò sta creando non poca confusione fra gli addetti ai lavori.

E poi come si fa ad introdurre tante norme lasciando in sospeso per molto tempo proprio l’istituzione dell’organo più importante che deve amministrare tutte queste nuove norme e cioè il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie? Il Legislatore (ma questa ci rendiamo conto è un’utopia) avrebbe dovuto, prima di intraprendere la riforma, predisporre tutta l’organizzazione occorrente, che non riguarda solo il personale ma tutto l’impianto organizzativo. Si dubita poi che con le nuove norme i tempi si accorceranno, poiché ci potranno essere altri fattori che dilateranno i tempi processuali, uno di questi il fatto che l’avvocato non potrà più depositare in tempi rapidi il ricorso in Tribunale, poiché dovrà già indicare i mezzi di prova e produrre tutti i documenti quando deposita il ricorso.

Si vuole fare poi un’altra precisazione riguardo all’ascolto del minore. L’articolo 336 bis del codice civile, (ancora per poco in vigore ma abrogato dalle nuove norme), prevede l’obbligatorietà dell’ascolto del minore e la previsione che Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. Anche il nuovo articolo 473 bis n. 4, inserito nel codice di procedura civile nel nuovo titolo IV bis, contiene le medesime previsioni di cui sopra contenute nell’articolo 336 bis, ma ciò che invece rappresenta una vera novità è la circostanza di non procedere all’ascolto in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se lo stesso manifesta la volontà di non essere ascoltato e la circostanza del rifiuto del minore a incontrare il genitore, quest’ultima contenuta nel nuovo articolo 473 -bis n. 6  del codice di procedura civile, che prevede che il giudice proceda all’ascolto del minore senza ritardo quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori e quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Non possiamo infine non farci due ultime domande e cioè sarà vero che il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie potrà vedere la luce entro il 2024, così come previsto dal Legislatore? E, poi, in queste condizioni, siamo realmente pronti per le nuove norme?