Cassazione, ordinanza n. 4197 del 10 febbraio 2023
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione fa riferimento al ricorso di una madre, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato le determinazioni del Tribunale, circa l’adottabilità dei figli minori, sul presupposto del disagio psichico evidenziato della donna. Quest’ultima, infatti, affetta da vari disturbi della personalità, poneva in essere condotte non responsabili nei confronti dei minori, lasciandoli con persone inadeguate, rendendosi irreperibile per ore e non collaborando con gli operatori della comunità familiare ove la ricorrente era ospitata assieme al figlio più piccolo.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso della donna, specificando che “[…] la dichiarazione di adottabilità, quale necessario preambolo dell’adozione cd. legittimante, costituisce una “extrema ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale della prole (Cass., Sez. U, 17/11/2021, n. 35110), di guisa che è possibile pervenire ad essa solo se all’esito dell’indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale, demandata al giudice che ne sia richiesto, emerga una situazione in cui l’interesse del minore alla conservazione del legame filiale con la famiglia di origine si mostri recessivo rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali (Cass., Sez. I, 25/01/2021, n. 1476).”
Secondo la Cassazione, inoltre “La Corte d’Appello è infatti pervenuta a pronunciare la dichiarazione di adottabilità oggetto di impugnazione all’esito di un percorso in cui, anche solo limitando il giudizio alla figura dell’attuale ricorrente, ha dovuto prendere atto che per gli atteggiamenti scarsamente collaborativi della stessa, ostentati fino a qualche giorno prima dell’udienza di discussione, i tentativi di intrecciare con l’interessata un dialogo ricostruttivo della smarrita capacità genitoriale non avevano conseguito risultanti confortanti, tali che si potesse prognosticamente prevedere che il recupero della funzione genitoriale potesse intervenire in termini compatibili ad assicurare ai minori uno stabile contesto relazionale in grado di favorirne l’equilibrato sviluppo fisico e psichico.”