Cassazione, ordinanza n. 5738 del 24 febbraio 2023

L’ordinanza in esame ha ad oggetto il ricorso di una madre, avverso la decisione della Corte d’Appello di Venezia, la quale aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva stabilito l’affido condiviso, il diritto di visita paritetico ad entrambi i genitori, la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre, la revoca dell’assegno di mantenimento per la minore a carico del padre, la fissazione della residenza formale della minore presso la casa familiare.

La Corte Suprema di Cassazione ha precisato che “La scelta di far conseguire all’affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica del minore con i genitori non esclude, di conseguenza a quale dei genitori verrà assegnata la casa familiare e nell’ipotesi in cui s’intenda procedere ad una revoca e conseguente mutamento dell’assegnazione, è necessario indicarne le ragioni in funzione dell’esclusivo interesse del minore. Fuori dell’accordo delle parti, sottoposto anch’esso alla valutazione del giudice non può essere elusa la giustificazione rigorosa del provvedimento adottato, in particolare in relazione ad un minore in tenera età, non potendosi ritenere indifferente rispetto al suo sviluppo psico fisico l’allontanamento immediato del genitore assegnatario dalla casa familiare che deve continuare a rimanere l’habitat domestico di elezione del minore stesso.”

 

La Corte chiarisce ulteriormente che: “Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire, come nella specie, un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del c.d. collocamento paritetico. La valutazione che il giudice di merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamente del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare.”