Parlare della riforma in atto relativa al diritto di famiglia significa imbarcarsi in un’operazione non affatto semplice. Sarebbe stato meglio commentare quanto contenuto in una nuova legge già entrata in vigore con tutti (come spesso accade) i suoi pregi e difetti.

Le intenzioni iniziali del Legislatore, con l’annuncio dell’Istituzione del nuovo tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, erano senza ombra di dubbio ottime. L’istituzione di un organo giudiziario nuovo e tanto atteso, di cui si parla da molti anni, che consentirà di poter unificare in un unico tribunale le competenze in materia di diritto di famiglia, attualmente disperse fra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, costituisce un passo importante in una materia così delicata.

Fosse solo per l’istituzione di questo nuovo tribunale unico o di altre norme importanti non avremmo avuto problemi a ringraziare il Legislatore, anche se certamente non possiamo non criticare il fatto che poteva decidersi prima e non aspettare tutto questo tempo, ma questo si sa ha sempre fatto parte della logica parlamentare (progetti di legge che giacciono nei cassetti del Parlamento per molti anni e non vengono quasi mai approvati).

Gli aspetti, però, di questa riforma che meno ci soddisfano (e non è la prima volta) sono quelli relativi ai tempi e ai modi di attuazione delle nuove norme da parte del Legislatore. Si parte appunto con l’annuncio dell’istituzione del predetto tribunale e poi si capisce che ci sono una serie di meccanismi “occulti” dietro a questa riforma. Il primo di questi meccanismi, cerchiamo di spiegarlo con parole semplici per renderlo comprensibile anche ai non addetti ai lavori, è la cosiddetta legge delega, ossia una legge che detta solo i criteri direttivi a cui dovrà attenersi poi il Governo, emanando uno o più decreti legislativi in attuazione della legge delega.

Purtroppo non riusciamo facilmente a dare una spiegazione ai tempi e ai modi di attuazione di questa riforma, che nella legge 26 novembre 2021 n. 206 sono suddivisi fondamentalmente in tre fasi con relative tempistiche. L’istituzione del tanto atteso tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie viene rimandata nel tempo (stabilisce la legge delega entro il 2024), però nel frattempo il Legislatore non vuole per così dire scontentare nessuno e allora ha stabilito, insieme alla legge delega, l’entrata in vigore già di alcune norme che dovrebbero semplificare la vita degli operatori del diritto (giudici e avvocati).

Senza addentrarci nell’analisi delle varie norme, perché sarebbe troppo lungo, vogliamo citare una delle modifiche più rilevanti, entrata in vigore il 22 giugno 2022, relativa all’articolo 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile, che nello specifico riguarda il riparto di competenze fra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, suddividendo fra questi due organi giudiziari in modo migliore le relative competenze e superando i dubbi interpretativi che si erano creati con la precedente modifica riguardanti il medesimo articolo 38. L’aspetto però da sottolineare è che tale modifica non sarebbe stata necessaria se fosse stato istituito subito il tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Ma non contento il Legislatore, anzi precisamente il Governo Draghi, negli ultimissimi giorni della sua sopravvivenza, ha pensato di fare un autentico blitz e di emanare il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, dando attuazione ad un’altra parte della legge delega.

Numerose sono state le modifiche introdotte da questo nuovo e recente Decreto legislativo che in questa sede sarebbe impossibile citare, ma vogliamo sottolineare, sempre riferendoci al predetto articolo 38 delle disposizioni di attuazione, che lo stesso ha subito un’altra modifica. Quindi una modifica della modifica in così poco tempo!!! Che confusione!!! E tutto questo perché non si è ancora pronti per far partire il nuovo tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Stendiamo poi un velo pietoso sul resto del contenuto del Decreto Legislativo sopra citato che sta già creando molta confusione fra gli operatori del diritto, dando luogo a molti dubbi interpretativi.

Sorge infine una domanda spontanea: ma non poteva il Governo precedente, ormai al capolinea, lasciare il compito di introdurre le nuove norme in attuazione della legge delega al nuovo Governo attualmente in carica? Ci auguriamo e anzi vogliamo essere fiduciosi che con questo nuovo Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni non dovremo più assistere alle modifiche delle modifiche delle norme e avremo leggi che verranno ben formulate e approvate in tempi rapidi e senza dar luogo ai mille dubbi interpretativi che fino ad oggi hanno accompagnato i testi di legge.