Cassazione, sez. 6 civile – ordinanza n. 11162/19 – 23 aprile 2019
La vicenda ha ad oggetto una sentenza del Tribunale di Sassari che, pronunciando la separazione dei coniugi, aveva respinto la domanda di addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito.
Successivamente, la moglie proponeva appello dinnanzi la Corte di Appello di Cagliari, insistendo nella domanda di addebito in considerazione sia della relazione extra-coniugale intrattenuta dal marito sia dell’abbandono del domicilio coniugale, ma il gravame proposto veniva respinto dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione nel confermare la decisione dei giudici di appello e rigettare il ricorso proposto dalla donna, sullo specifico punto dell’abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito, così argomentavano: “Il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis.
La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui “l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”)”.