Cassazione, ordinanza n. 1998 del 23 gennaio 2023
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda il ricorso di una moglie, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva addebitato alla stessa la separazione dall’ex coniuge, rigettando la sua domanda di assegno di mantenimento.
Il ricorso presentato dalla donna è stato respinto per quanto concerne la richiesta di un assegno di mantenimento, formulata dalla donna nonostante fosse stato pronunciato l’addebito a suo carico, poiché nell’ordinanza in esame si legge che: “Le S.U. di questa Corte hanno affermato che la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell’obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno (Cass. Sez. Unite 32914/2022).
Pertanto, solo in caso di bisogno, nella fattispecie non dimostrato, la ricorrente potrebbe chiedere un assegno non di mantenimento, ma di natura meramente alimentare che nel caso in esame non è stato richiesto”.