Cassazione ordinanza n. 12020 – 7 maggio 2019
La Corte di Cassazione si è pronunciata relativamente ad un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore, chiarendo ancora una volta (come da orientamento giurisprudenziale consolidato, fra cui Cass. civ., Sez. 6-1, n. 11782 del 08/06/2016) il seguente principio di diritto: “In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della Legge n. 184 del 1983, come novellati dalla Legge n. 149 del 2001, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l’assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico.
Ne deriva, in caso di omessa nomina di quest’ultimo cui non segua la designazione di un difensore d’ufficio, la nullità del procedimento “de quo”, non avendo potuto il minore esercitare il contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito; in tal caso, va peraltro esclusa la rimessione del giudizio in primo grado, giacchè tale rimessione, comunque contraria alle esigenza di speditezza del procedimento diretto all’accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354c.p.c., e il giudice di appello deve procedere , a norma dell’art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati per il loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo del difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore”.