A proposito della legge 26 novembre 2021 n. 206 che riguarda l’istituzione del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si deve innanzitutto criticare la solita lentezza del Legislatore nel mettere mano a tale riforma da molti anni auspicata e solo ora in fase di realizzazione. Come già accaduto in passato, inoltre, il Legislatore anche stavolta ricorre allo schema della legge delega, ossia, a parte alcune norme di immediata applicazione, altre sono lasciate all’azione del Governo che dovrà emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione a tale legge, muovendosi ovviamente sui binari tracciati dalla stessa legge delega.
La cosa che però più sorprende è, come già da taluni evidenziato, la tempistica di tale legge delega. Sono infatti previste tre fasi: la prima fase (secondo quanto dispone l’art. 1 comma 37 della legge 26.11.2021 n. 206) prevede l’entrata in vigore (il 22 giugno 2022) di alcune norme fra cui il nuovo articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, articolo entro il quale sono contenute le norme che ripartiscono la competenza fra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni e che fino ad oggi, per come era stato già modificato detto articolo dalla legge n. 219 del 2012 e successivo D.lgs. n. 154 del 2013, ha creato non poche confusioni, riguardanti il riparto di competenze fra i predetti organi giudiziari, soprattutto quando viene instaurato il procedimento di decadenza o limitazione dalla responsabilità (potestà) genitoriale presso il Tribunale per i Minorenni e contemporaneamente è pendente presso il Tribunale Ordinario ricorso di separazione o divorzio. Tale confusione sembrerebbe aver avuto fine con la riforma in atto (usiamo il condizionale fino a quando non vediamo l’applicazione concreta delle nuove norme), poiché il rinovellato articolo 38 sopra menzionato porrebbe fine alle questioni fino ad oggi incontrate della cosiddetta “vis attractiva” in favore del Tribunale Ordinario, prevedendo una competenza esclusiva da parte di quest’ultimo oltre che per i procedimenti di separazione o divorzio ovvero di regolamentazione del regime di affidamento delle coppie di fatto anche per i procedimenti di limitazione o decadenza dalla responsabilità (potestà) genitoriale, fino ad oggi riservati al Tribunale per i Minorenni, non solo quando siano già pendenti tra le parti i procedimenti di separazione o divorzio ovvero di regolamentazione del regime di affidamento delle coppie di fatto, ma anche (ed è questa la vera novità) se tali giudizi vengano instaurati successivamente. In questi casi il Tribunale per i Minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.

Il Tribunale per i Minorenni invece sarebbe competente in via esclusiva per il ricorso previsto dall’articolo 709 ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile.
Senza addentrarci in troppi tecnicismi e dilungarci nelle altre modifiche relative all’articolo 38 sopra menzionato, riteniamo comunque che tale modifica non solo è positiva, perché come già detto elimina tanti problemi incontrati in fase attuativa dagli operatori del diritto di famiglia, ma è anche tardiva, poiché arriva a distanza di molti anni dal citato D.lgs. n. 154 del 2013 (personalmente sono stato fra quelli che già ritenevano tale prima modifica operata dal Legislatore incompleta e con norme mal formulate). Tornando alla legge n. 206 del 2021 sopra menzionata, altre norme, per citare le più rilevanti, che vengono introdotte da tale legge ed entrano in vigore fin dal 22 giugno 2022, sono quelle riguardanti la negoziazione assistita e in particolare una di esse che estende l’utilizzo di tale strumento anche alle coppie di fatto. Anche in questo caso non si capisce perché i Legislatore sia dovuto intervenire nuovamente a distanza di alcuni anni (la legge sulla negoziazione assistita è del 2014) anziché prevedere subito la possibilità anche per i conviventi di poter ricorrere all’utilizzo di tale strumento per le procedure consensuali. Non mi dilungherò su altre modifiche introdotte dalla nuova legge di riforma che saranno subito operative, ma vorrei sottolineare il fatto che il Legislatore per rimediare alle sue lacune e alle leggi mal formulate, ha cercato di porre rimedio prevedendo fasi applicative differenti per le diverse norme che vengono introdotte.
Altra modifica importante riguarda ad esempio il rito unico per i procedimenti delle coppie sposate e per quelli delle coppie di fatto (anche questa modifica dal sottoscritto sempre invocata vista l’eliminazione della distinzione fra figli naturali e figli legittimi operata dalla legge 219 del 2012 sopra citata) che troverà attuazione, secondo quanto previsto della legge delega, entro il 24 dicembre 2022. Anche in questo caso non si capisce il motivo di questa dilatazione temporale per una questione così importante quale il rito unico, che attualmente invece è differente per ciò che riguarda le coppie di fatto rispetto alle coppie sposate anche se l’organo giudiziario è per entrambe unico, ossia il Tribunale Ordinario.
L’istituzione del tanto auspicato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie invece, secondo quanto disposto sempre dal nostro Legislatore, dovrà attendere entro l’anno 2024. Si capisce come queste tempistiche tanto diverse fra di loro non aiutino certo il diritto di famiglia e noi operatori di tale settore, che potremmo andare incontro (ci auguriamo il meno possibile) ad una confusione nella fase applicativa, all’interno dei vari tribunali d’Italia. E’ anche per questo motivo che tanti avvocati stanno chiedendo insistentemente al Governo di fare in fretta e di attuare tutti i punti programmatici della legge delega entro il minore tempo possibile. Speriamo vivamente che ciò accada e che il Legislatore non perda un’altra opportunità, come già ha fatto in passato, di correggere le norme esistenti e di sanare le lacune presenti nelle leggi, poichè tale situazione altrimenti continuerà ad alimentare troppo spesso la funzione interpretativa della Suprema Corte di Cassazione e a volte anche della Corte Costituzionale.