Ultimamente sembra che vada molto di moda la sindrome di PAS, che sembra una sigla strana ma in realtà sta ad indicare la cosiddetta Sindrome da Alienazione Parentale, con la quale abbiamo cominciato a fare recentemente conoscenza a seguito del rinomato fatto di cronaca accaduto a Cittadella in provincia di Padova relativo al minore conteso dai genitori e trascinato a forza fuori dalla scuola.
In assenza di una legge che riguardi la sindrome di PAS è toccato alla Corte di Cassazione con la sentenza n° 5847 del 8 marzo 2013 intervenire, prendendo in considerazione una vicenda relativa al comportamento di un padre intento a denigrare la madre con i propri figli.
Il tribunale di primo grado aveva stabilito l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il padre. Ma, oltre questo, la madre era stata ancora di più penalizzata, dal momento che doveva versare anche un congruo assegno per il mantenimento dei figli, era stata privata della casa coniugale ed era stato anche limitato il suo diritto di visita.
In tutto ciò è forse apparso eccessivo al giudice di appello il comportamento del padre che aveva denigrato la madre in presenza dei figli e le aveva anche ostacolato il già limitato diritto di visita.
La Corte di Appello, seguita dalla Cassazione che ha confermato la sua decisione, ha infatti ribaltato completamente il provvedimento di primo grado, stabilendo che i figli venissero affidati alla madre, che la casa coniugale le venisse assegnata e che le fosse corrisposto dall’ex marito un assegno di mantenimento di 800 euro.
L’orientamento del giudice di secondo grado confermato dalla Suprema Corte si è basato sulla valutazione operata dagli psichiatri della ASL di Siracusa che hanno stabilito che il comportamento del padre ha causato la sindrome da alienazione parentale, con conseguenti gravi squilibri di ordine psichico nei minori.