Cassazione ordinanza n. 11844 – 6 maggio 2019
I Giudici della Suprema Corte hanno esaminato un caso relativo ad una decisione del Tribunale di Venezia, che disponeva la revisione delle disposizioni raggiunte all’esito di un divorzio di una coppia di coniugi, diminuendo l’ammontare del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne e revocando, nel contempo, l’assegnazione della casa familiare in favore della madre convivente con la figlia, poiché quest’ultima si era trasferita all’estero.
La Corte d’Appello di Venezia rigettava il reclamo proposto dalla madre, la quale proponeva ricorso in Cassazione, che veniva, però, dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. In particolare, sulla questione della revoca dell’assegnazione della casa familiare, i Giudici della Cassazione, sottolineano che: “questa Corte ha chiarito in diverse occasioni come il carattere del tutto saltuario dell’utilizzazione da parte della prole dell’originaria casa familiare escluda che questa possa ancora rappresentarne l’habitat domestico e, di conseguenza, il centro dei sui affetti (Cass. n. 11218/13) e, come la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporti la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei due genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad une determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”.