Cassazione – Ordinanza n. 765 – 16 gennaio 2020

 

La Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione del giudice di primo grado di scioglimento del matrimonio, che aveva stabilito a carico dell’ex marito un assegno divorzile in favore dell’ex moglie di euro 350 mensili e per il figlio minore di euro 850 mensili, oltre al 70 % delle spese straordinarie.

L’ex marito presentava ricorso in Cassazione, lamentando, fra l’altro che il giudice del gravame aveva erroneamente riconosciuto l’assegno divorzile alla ex moglie, omettendo ogni verifica circa l’an debeatur e discostandosi dai principi enunciati in sede di legittimità con la sentenza n. 11504/2017.

Da sottolineare che, in sede di prova,  risultava che la ex moglie aveva lasciato il suo paese d’origine per il coniuge e che fino all’anno 2008 si era dedicata completamente alla famiglia e al figlio e che, anche dopo la separazione, si era data sempre da fare per provvedere a se stessa e al figlio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex marito, rilevando che: “premesso che, come questa Corte ha già affermato, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018) così puntualizzando i principi espressi dalla sent. n. 11504/2017, di cui erroneamente il ricorrente invoca l’applicazione al caso concreto, va osservato che la Corte d’Appello nel riconoscere il diritto all’assegno divorzile e nel determinare l’importo, ha tenuto conto delle risorse economiche e reddituali di entrambe le parti, non già mirando ad una mera perequazione reddituale, ma valutando le circostanze del caso concreto al fine di perseguire la finalità assistenziale – perequativa/compensativa attribuita a detto assegno, in linea con i principi espresso dalle Sezioni Unite.”