Cassazione – sentenza n. 17971 – 11 settembre 2015
I Giudici della Suprema Corte, nella sentenza in questione, hanno affermato che “anche nelle convivenza di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei minori, anche se non proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile. Egli, peraltro, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente”.
La Corte, quindi, ha sottolineato nuovamente l’importanza della convivenza more uxorio, anche rifacendosi a precedenti pronunce giurisprudenziali (vedi in tal senso, Cass. n. 7214 – 2013 e Corte Cost. n. 166 – 1998), accogliendo il ricorso di una donna che viveva con i figli nell’immobile di proprietà del’ex compagno e dallo stesso venduto prima dell’assegnazione disposta dal Tribunale per i Minorenni, la quale rischiava di dover rilasciare la casa, che le era stata assegnata, al terzo acquirente dell’immobile che aveva avuto ragione in primo grado.
L’assegnazione dell’immobile, inoltre, prevale anche sulla trascrizione dell’atto di compravendita della casa al terzo acquirente ed è opponibile allo stesso. Quest’ultimo, infatti, nella fattispecie in esame non poteva negare di non essere a conoscenza, nel momento della stipula, che la casa fosse occupata dalla ex convivente del venditore insieme ai propri figli.