Il consenso alla definizione del processo in sede di udienza preliminare per irrilevanza del fatto deve necessariamente essere prestato dal minore personalmente ovvero dal difensore d’ufficio munito di procura speciale, ai sensi dell’articolo 32 d.p.r. 448/1988, trattandosi di diritto personalissimo dell’imputato.
E’ quindi illegittima la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale per i Minorenni che dichiari il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti dell’imputato minorenne contumace, sul presupposto del solo consenso del difensore d’ufficio non munito di procura speciale.