I nonni possono essere chiamati a provvedere al mantenimento dei propri nipoti solo in via sussidiaria, qualora il genitore separato, non abbia i mezzi per adempiere.
Non basta, però, che si tratti di un semplice inadempimento da parte del genitore a versare l’assegno di mantenimento per il figlio, perché ciò non giustificherebbe la richiesta agli stessi nonni (nel caso di specie, la madre chiedeva che l’ex suocero venisse condannato a corrispondere l’assegno alimentare per il nipote che non veniva versato dal figlio), ma occorre che il padre non abbia effettivamente i mezzi economici, tali da poter adempiere.
Tale obbligo di mantenimento dei figli, ai sensi dell’art. 147 del Codice Civile, grava sui genitori “in senso primario e integrale”, secondo quanto afferma la Corte e la possibilità di agire contro gli ascendenti, quindi, è solo residuale e sussidiaria e non è mai esperibile se un genitore è inadempiente.