Sembra che la categoria degli avvocati che si occupano di diritto di famiglia non conosca pace questo periodo
Occorre di nuovo intervenire per fare chiarezza sulle ultime leggi, in particolare sull’ultimo decreto legge 12 settembre 2104 n. 132, che contiene, fra l’altro, le norme sulla negoziazione assistita, termine molto brutto a dire il vero, ormai prossimo all’entrata in vigore nel mese di dicembre, dopo varie modifiche, mediante la legge di conversione.
L’articolo 6 del citato decreto, così come modificato, cita testualmente: “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”
Dal testo letterale di questo articolo si deduce che è facoltà dei coniugi di ricorrere alla negoziazione assistita e quindi non essendo un obbligo si può continuare legittimamente ad utilizzare i vecchi strumenti, ossia i ricorsi innanzi al Tribunale Ordinario per separazione consensuale dei coniugi, ovvero per modifica dei provvedimenti di separazione, ovvero di divorzio congiunto.
Dove sarebbe quindi l’intento di deflazionare il lavoro dei tribunali, essendo rimasta ancora in vita la possibilità di rivolgersi al Giudice? Quanti avvocati, poi, concretamente seguiranno questa via della negoziazione assistita, esponendosi al rischio citato al comma 4 del medesimo articolo 6, che prevede la sanzione da euro duemila ad euro diecimila, in caso di omessa trasmissione dell’accordo raggiunto all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune entro dieci giorni? Sembra preferibile la vecchia via del ricorso al Tribunale che non espone l’avvocato a simili rischi.
Inoltre, altra cosa particolare è l’obbligatorietà di ricorrere ad un avvocato per parte, per poter concludere la convenzione di negoziazione assistita, laddove, con il ricorso al Tribunale ordinario, le parti in una separazione o in un divorzio consensuale possono essere rappresentate da un solo avvocato.
Il medesimo articolo del decreto, poi, affida al Procuratore della Repubblica il controllo dell’accordo. Ci si domanda come mai il legislatore abbia pensato di affidare ad un organo non specializzato nella materia del diritto di famiglia tale controllo.
Cita testualmente il comma 2 dell’articolo 6: “In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e’ trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita’, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.”
Qualcuno potrebbe pensare che il vantaggio di seguire la via della negoziazione assistita consiste nei tempi più rapidi rispetto al Tribunale. Anche questo è da vedere, poichè non si conoscono i tempi che occorreranno al Procuratore della Repubblica per pronunciarsi riguardo all’accordo raggiunto e le altre tempistiche in caso lo stesso Procuratore ravvisi irregolarità o mancata rispondenza all’interesse dei figli.
Sarebbero tante altre le cose da dire su questo decreto, ci limitiamo a sottolineare un’ ultima anomalia che riguarda le coppie di fatto, che abbiano figli, le quali sono state tenute fuori dalla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita e, quindi, per loro non opera la scelta fra il Tribunale Ordinario e la convenzione di negoziazione assistita, prevista per le coppie sposate, per cui si continua a proporre solo ed unicamente il ricorso presso il Tribunale Ordinario.
Insomma ci facciamo una domanda legittima: c’era veramente bisogno di una simile legge, oltretutto così formulata?