DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022 , n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. 

 

Capo I

Modifiche al codice civile e alle disposizioni per l’attuazione del

codice civile e disposizioni transitorie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 14;

Visto l’articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente disposizioni in materia di negoziazione assistita;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disposizioni sul diritto del minore ad una famiglia;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile;

Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell’articolo 1, comma 2, della citata legge 26 novembre 2021, n. 206;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice civile

  1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma, le parole «per quanto opportuno» sono soppresse e le parole «il sedicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento»;
  3. b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia»;
  4. c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.».
  5. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) all’articolo 156, il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati;
  7. b) all’articolo 158, il secondo comma è abrogato.
  8. Al Libro I, Titolo VII, Capo IV, articolo 250, del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.».
  9. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  10. a) all’articolo 316:

1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione»;

2) al secondo comma, dopo le parole «su questioni di particolare importanza» sono inserite le seguenti: «, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne,»;

3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare.

Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio»;

  1. b) all’articolo 316-bis:

1) al secondo comma, dopo le parole «In caso di inadempimento il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice da lui designato»;

2) al quarto comma, le parole «relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie»;

3) al quinto comma, dopo le parole «possono sempre chiedere, con le» è aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del processo ordinario» sono soppresse;

  1. c) all’articolo 320, il quinto comma è sostituito dal seguente: «L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.»;
  2. d) all’articolo 336:

1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti» sono inserite le seguenti: «, del curatore speciale se già nominato»;

2) il secondo e il terzo comma sono abrogati;

3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori» sono sostituite dalle seguenti: «I genitori»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Legittimazione ad agire»;

  1. e) l’articolo 336-bis è abrogato.
  2. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 337-ter, secondo comma:

1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi intervenuti tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare»;

2) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su richiesta del pubblico ministero»;

3) il sesto periodo è soppresso;

  1. b) l’articolo 337-octies è abrogato.
  2. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II, articolo 350, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge.».

  1. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 374 è sostituito dal seguente:

«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). – Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;

2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

3) riscuotere capitali;

4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;

5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;

7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;

8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.»;

  1. b) l’articolo 375 è abrogato;
  2. c) all’articolo 376:

1) al primo comma le parole «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo»;

2) il secondo comma è abrogato.

  1. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 394, terzo comma, il secondo periodo è soppresso;
  3. b) all’articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale» sono soppresse;
  4. c) all’articolo 397:

1) al primo comma, le parole «, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore» sono sostituite dalle seguenti: «se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore»;

2) al secondo comma, le parole «dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato».

  1. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è soppresso.
  2. Al Libro I, Titolo XII, Capo II, articolo 425, primo comma, primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare».
  3. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma, del codice civile, le parole «, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma,» sono soppresse.
  4. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) all’articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9 è inserito il seguente:

«9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’articolo 391-quater del codice di procedura civile.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»;

  1. b) all’articolo 2658, secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario.».
  2. Al Libro VI, Titolo I, Capo III, Sezione I, articolo 2690, primo comma, del codice civile, dopo il numero 6), secondo periodo, è inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.».

Art. 2

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie

  1. Al Capo I, Sezione I, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 38:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole «o dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore»;

2) al secondo comma, primo periodo, le parole «previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni,» e, al secondo periodo, le parole «previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l’irrogazione delle sanzioni»;

3) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;

4) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.»;

  1. b) l’articolo 38-bis è abrogato;
  2. c) dopo l’articolo 38-bis è inserito il seguente:

«Art. 38-ter. – Nei procedimenti riguardanti l’affidamento dei minori e l’esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l’incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d’ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.»;

  1. d) l’articolo 41 è abrogato;
  2. e) all’articolo 45, le parole «, secondo comma» sono soppresse;
  3. f) all’articolo 47, dopo le parole «un registro delle curatele» sono inserite le seguenti: «dei minori,»;
  4. g) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

  1. a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronuncia l’inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell’articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile;
  2. b) il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;
  3. c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all’emancipato, o all’inabilitato;
  4. d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell’articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l’emancipazione, o della sentenza che revoca l’inabilitazione.»;
  5. h) all’articolo 51, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.».
  6. Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) il comma 2 è abrogato;
  8. b) al comma 3, le parole «, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;
  9. c) il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.

 

Capo II

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per

l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 3

Modifiche al codice di procedura civile

  1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 7, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma la parola «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila»;
  3. b) al secondo comma, la parola «ventimila» è sostituita dalla seguente: «venticinquemila».
  4. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione V, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Difetto di giurisdizione). – Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.»;

  1. b) all’articolo 40, al terzo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.».
  2. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 47:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La parte che propone l’istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti.»;

2) al quarto comma le parole «, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione» sono soppresse;

3) al quinto comma le parole «nella cancelleria della Corte» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte»;

  1. b) all’articolo 48, al primo comma, le parole «presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l’ordinanza»;
  2. c) all’articolo 49, il primo comma è abrogato e, al secondo comma, le parole «Con la ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «L’ordinanza con cui» e dopo la parola «competenza» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
  3. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI-bis, articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, i numeri 5) e 6) sono soppressi.
  4. Al Libro I, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) all’articolo 78, il terzo ed il quarto comma sono soppressi;
  6. b) all’articolo 80, il terzo comma è soppresso.
  7. Al Libro I, Titolo III, Capo IV, del codice di procedura civile, all’articolo 96, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.».
  8. Al Libro I, Titolo IV, del codice di procedura civile, all’articolo 101, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».
  9. Al Libro I, Titolo V, del codice di procedura civile, all’articolo 118, dopo le parole «Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice» sono inserite le seguenti: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e».
  10. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, all’articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:
  11. a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.»;
  12. b) alla rubrica, dopo le parole «Libertà di forme.» sono aggiunte le seguenti: «Chiarezza e sinteticità degli atti».
  13. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  14. a) all’articolo 127, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;
  15. b) dopo l’articolo 127 sono inseriti i seguenti:

«Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi). – Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza). – L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.».

  1. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 136, al terzo comma, le parole «viene trasmesso a mezzo telefax, o» sono soppresse;
  3. b) all’articolo 137:

1) al secondo comma, dopo le parole «L’ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l’avvocato»;

2) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.»;

  1. c) all’articolo 139, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.»;
  2. d) all’articolo 147, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.»

  1. e) all’articolo 149-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario».

  1. Al Libro II, Titolo I, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 163, al terzo comma:

1) dopo il numero 3) è inserito il seguente «3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;»;

2) al numero 4, dopo le parole «l’esposizione» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;

3) il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;

  1. b) all’articolo 163-bis:

1) al primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al terzo comma è inserito, in fine, il seguente periodo: «In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono dall’udienza così fissata.»;

  1. c) all’articolo 164, al sesto comma, le parole «dell’articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 171-bis»;
  2. d) all’articolo 165, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.»;

  1. e) all’articolo 166, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione depositando la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.»;
  2. f) all’articolo 167, dopo le parole «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;
  3. g) all’articolo 168-bis:

1) al primo comma, le parole «, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione a ruolo,» sono soppresse;

2) al terzo comma, il segno di interpunzione «,» è sostituito con la parola «e» e le parole «e gli trasmette il fascicolo» sono soppresse;

3) il quinto comma è abrogato;

  1. h) all’articolo 171:

1) al secondo comma le parole «fino alla prima udienza,» sono soppresse;

2) al terzo comma, le parole «neppure in tale udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all’articolo 166»;

  1. i) dopo l’articolo 171 sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). – Scaduto il termine di cui all’articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Art. 171-ter (Memorie integrative). – Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.».

  1. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione II, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 182, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.»;
  3. b) l’articolo 183 è sostituito dal seguente:

«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.

Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.

Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.»;

  1. c) l’articolo 183-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione). – All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell’articolo 281-duodecies.»;

  1. d) dopo l’articolo 183-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimento della domanda). – Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.

Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda). – Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.

L’ordinanza che accoglie l’istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.»;

  1. e) l’articolo 184 è abrogato;
  2. f) all’articolo 185, al secondo comma, dopo le parole «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del calendario del processo»;
  3. g) all’articolo 185-bis, al primo comma, le parole «alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione»;
  4. h) all’articolo 187, al quarto comma, la parola «ottavo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
  5. i) l’articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Art. 188 (Attività istruttoria del giudice). – Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo 189 o dell’articolo 275-bis.»;

  1. l) l’articolo 189 è sostituito dal seguente:

«Art. 189 (Rimessione al collegio). – Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.»;

  1. m) l’articolo 190 è abrogato;
  2. n) all’articolo 191, le parole «dell’articolo 183, settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 183, quarto comma».
  3. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 1, del codice di procedura civile, all’articolo 193, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.».
  4. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 3, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) all’articolo 210, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.

Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.»;

  1. b) all’articolo 213, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «L’amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.».
  2. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 5, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 225:

1) al primo comma, le parole «sempre il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.»;

  1. b) all’articolo 226:

1) al primo, la parola «collegio» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

2) al secondo comma, la parola «collegio» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole «di cui all’articolo 480» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 537».

  1. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione IV, Paragrafo 1, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 267:

1) al primo comma, sono soppresse le parole: «presentando in udienza o», le parole «in cancelleria» e le parole «le copie per le altre parti,»;

2) al secondo comma, le parole «, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza» sono soppresse.

  1. b) all’articolo 268, le parole «a che non vengano precisate le conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione»;
  2. c) all’articolo 269:

1) al secondo comma, secondo periodo, le parole «entro cinque giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall’articolo 171-bis»;

2) al terzo comma, primo periodo, le parole «nella prima udienza» sono sostituite dalle seguenti: «nella memoria di cui all’articolo 171-ter, primo comma, numero 1»;

3) al quinto comma, le parole «ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo» sono sostituite dalle seguenti: «maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall’articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo»;

  1. d) all’articolo 271, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter.».
  2. Al Libro II, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) l’articolo 275 è sostituito dal seguente:

«Art. 275 (Decisione del collegio). – Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l’udienza di cui all’articolo 189 e fissando con decreto la data dell’udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.»

  1. b) dopo l’articolo 275, è inserito il seguente:

«Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio). – Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

All’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.».

  1. Al Libro II, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 281-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 281-quinquies (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). – Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.»;

  1. b) all’articolo 281-sexies, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.».
  2. Al Libro II, Titolo I, Capo III-ter, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) l’articolo 281-septies è sostituito dal seguente:

«Art. 281-septies (Rimessione della causa al giudice monocratico). – Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.»;

  1. b) all’articolo 281-octies:

1) al primo comma, le parole «provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189» sono sostituite dalle seguenti: «rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti»

2) dopo il primo comma è aggiunto, infine, il seguente: «Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.»;

  1. c) all’articolo 281-novies, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.».
  2. Al Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo il Capo III-ter, è inserito il seguente:

«CAPO III-quater

Del procedimento semplificato di cognizione

Art. 281-decies (Ambito di applicazione). – Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti). – La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

Art. 281-duodecies (Procedimento). – Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Entro la stessa udienza l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell’articolo 281-undecies.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

Art. 281-terdecies (Decisione). – Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell’articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell’articolo 275-bis.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.».

  1. Al Libro II, Titolo I, Capo IV, articolo 283, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.»;
  3. b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.»;
  4. c) al terzo comma, le parole «dal comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo comma», dopo le parole «può condannare la parte che l’ha proposta» sono inserite le seguenti: «al pagamento in favore della cassa delle ammende» e le parole «ad una pena» sono sostituite dalle seguenti: «di una pena».
  5. Al Libro II, Titolo I, Capo VI, articolo 291, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole «all’udienza fissata a norma del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo comma».
  6. Al Libro II, Titolo II, Capo III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  7. a) all’articolo 316:

1) al primo comma, le parole «mediante citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»;

2) al secondo comma, secondo periodo, le parole «con citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «unitamente al decreto di cui all’articolo 318»;

  1. b) all’articolo 317, primo comma, le parole «, scritto il calce alla citazione o in atto separato,» sono soppresse;
  2. c) l’articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318 (Contenuto della domanda). – La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies.»;

  1. d) all’articolo 319, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 unitamente al decreto di cui all’articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.»;
  2. e) all’articolo 320:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.»;

2) il quarto comma è soppresso;

  1. f) all’articolo 321, le parole «invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.» sono sostituite dalle parole «procede ai sensi dell’articolo 281-sexies.».
  2. Al Libro II, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 326, al primo comma, le parole «nell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 325» e dopo le parole «dalla notificazione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario»;
  4. b) all’articolo 334, al secondo comma, dopo le parole «è dichiarata inammissibile» sono inserite le seguenti: «o improcedibile».
  5. Al Libro II, Titolo III, Capo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) l’articolo 342 è sostituito dal seguente:

«Art. 342 (Forma dell’appello). – L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163.

L’appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.»;

  1. b) all’articolo 343, al primo comma, le parole «, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349-bis, secondo comma»;
  2. c) all’articolo 348, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.»;
  3. d) l’articolo 348-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 348-bis (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello). – Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis.

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.»;

  1. e) l’articolo 348-ter è abrogato;
  2. f) dopo l’articolo 349, abrogato dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857, è inserito il seguente:

«Art. 349-bis (Nomina dell’istruttore). – Quando l’appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione della causa.

Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.»;

  1. g) l’articolo 350 è sostituito dal seguente:

«Art. 350 (Trattazione). – Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara la contumacia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa.

Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse.»;

  1. h) dopo l’articolo 350 è inserito il seguente:

«Art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale). – Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell’articolo 281-sexies.

Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell’udienza.

All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale della causa.

La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.»;

  1. i) all’articolo 351:

1) al primo comma, le parole «dall’articolo 283» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.»;

2) al terzo comma, primo periodo, le parole «al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «all’istruttore» e, al secondo periodo, le parole «all’udienza» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza»;

3) al quarto comma, dopo le parole «ai sensi dell’articolo 281-sexies.» sono aggiunte le seguenti: «Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.»;

  1. l) l’articolo 352 è sostituito dal seguente:

«Art. 352 (Decisione). – Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, l’istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.»;

  1. m) l’articolo 353 è abrogato;
  2. n) l’articolo 354 è sostituito dal seguente:

«Art. 354 (Rimessione al primo giudice). – Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356.»;

  1. o) all’articolo 356, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Davanti alla corte di appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma.».
  2. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 360:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma.»;

2) all’ultimo comma, le parole «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma»;

  1. b) all’articolo 362:

1) al primo comma, dopo le parole «o in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «del giudice amministrativo o»;

2) al secondo comma, dopo le parole «tra giudici speciali,» sono aggiunte le parole «o tra giudice amministrativo e giudice speciale,»;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell’articolo 391-quater quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.»;

  1. c) dopo l’articolo 363 è inserito il seguente:

«Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). – Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;

2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.»;

  1. d) all’articolo 366:

1) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;», il numero 4 è sostituito dal seguente: «4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;» e il numero 6 è sostituito dal seguente:

«6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.»;

2) il secondo e il quarto comma sono abrogati;

  1. e) all’articolo 369:

1) al primo comma le parole «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole «nella cancelleria della corte» sono soppresse;

2) il terzo comma è abrogato;

  1. f) all’articolo 370:

1) al primo comma, al primo periodo, le parole «da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso» e, al secondo periodo, le parole «di tale notificazione» sono soppresse;

2) al terzo comma, le parole «nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione,» sono soppresse

  1. g) all’articolo 371:

1) al secondo comma, dopo le parole «ricorso incidentale» sono inserite le seguenti: «con atto depositato» e le parole: «, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale» sono soppresse;

2) al quarto comma la parola «notificato» è sostituita dalla seguente: «depositato»;

  1. h) all’articolo 372, secondo comma, le parole «ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio».
  2. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 375:

1) al primo comma è anteposto il seguente: «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater.»;

2) al primo comma:

  1. a) dopo il numero 1, è inserito il seguente: «1-bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso;»;
  2. b) al numero 4, dopo le parole «regolamento di competenza e di giurisdizione» sono inserite le seguenti «, salva l’applicazione del primo comma»;
  3. c) dopo il numero 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l’applicazione del primo comma; 4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.»;
  4. d) il numero 5) è soppresso;
  5. e) l’ultimo comma è abrogato;
  6. f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio»;
  7. b) all’articolo 376:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.»;

2) al secondo comma, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici» e le parole «di discussione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «o dell’adunanza»;

3) al terzo comma, dopo le parole «All’udienza» sono inserite le seguenti: «o all’adunanza», dopo le parole «può essere disposta» sono inserite le seguenti: «con ordinanza» e le parole «, con ordinanza inserita nel processo verbale» sono soppresse;

  1. c) all’articolo 377:

1) al secondo comma, dopo le parole «dal cancelliere» sono inserite le seguenti: «al pubblico ministero e» e la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

2) al terzo comma, le parole «Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Il primo presidente o il presidente della sezione»;

  1. d) all’articolo 378:

1) alla rubrica, le parole «di parte» sono soppresse;

2) al primo comma è anteposto il seguente: «Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell’udienza.»;

3) al primo comma le parole «presentare le loro» sono sostituite dalle seguenti: «depositare sintetiche», le parole «in cancelleria» sono sostituite dalla seguente: «illustrative» e la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

  1. e) all’articolo 379:

1) prima del primo comma, è inserito il seguente: «L’udienza si svolge sempre in presenza»;

2) al primo comma, le parole «riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso» sono sostituite dalle seguenti: «espone in sintesi le questioni della causa»;

3) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.»:

  1. f) all’articolo 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.»;
  2. g) l’articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati). – Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.

Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.»;

  1. h) l’articolo 380-bis.1 è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis.1 (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). – Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell’adunanza. Il pubblico ministero può depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell’adunanza. La Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

L’ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.»;

  1. i) all’articolo 380-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dall’articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l’articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.»;

2) il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

  1. l) all’articolo 383, il quarto comma è abrogato;
  2. m) all’articolo 390:

1) al comma 1, le parole «, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter» sono soppresse;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.»;

  1. n) all’articolo 391-bis:

1) al primo comma, le parole «Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale» sono sostituite dalle seguenti: «Se la sentenza, l’ordinanza o il decreto di cui all’articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale»;

2) il secondo, terzo e quarto comma sono abrogati;

  1. o) dopo l’articolo 391-ter è inserito il seguente:

«Art. 391-quater (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo). – Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;

2) l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l’articolo 391-ter, secondo comma.

L’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.».

  1. Al Libro II, Titolo III, Capo IV, articolo 397, del codice di procedura civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui all’articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione».
  2. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 1, l’articolo 430, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.».
  3. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 2, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) all’articolo 434, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;

  1. b) l’articolo 436-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 436-bis (Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello). – Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all’udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.»;

  1. c) all’articolo 437, al primo comma, secondo periodo, le parole «Il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Quando non provvede ai sensi dell’articolo 436-bis, il collegio»;
  2. d) all’articolo 438, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fuori dei casi di cui all’articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.».
  3. Al Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile dopo il Capo I è introdotto il seguente:

«Capo I-bis

Delle controversie relative ai licenziamenti

Art. 441-bis (Controversie in materia di licenziamento). – La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.

Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

All’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.

Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa). – Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio). – Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.».

  1. Al Libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

«Titolo IV-bis

Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 473-bis (Ambito di applicazione). – Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

Art. 473-bis.1 (Composizione dell’organo giudicante). – Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell’ascolto del minore, dell’assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice). – A tutela dei minori il giudice può d’ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero). – Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore). – Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.

Art. 473-bis.5 (Modalità dell’ascolto). – L’ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.

L’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473-bis.8.

Dell’ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva.

Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore). – Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore). – Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.

Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all’esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l’indicazione:

  1. a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
  2. b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare;
  3. c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
  4. d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
  5. e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l’andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l’attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

Nei casi previsti dal presente articolo, all’esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore). – Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

  1. a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
  2. b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  3. c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
  4. d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave). – Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.

Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). – Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

CAPO II

Del procedimento

Sezione I

Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio). – Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.

Art. 473-bis.12 (Forma della domanda). – La domanda si propone con ricorso che contiene:

  1. a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
  2. b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  3. c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
  4. d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
  5. e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
  6. f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  1. a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero). – Il ricorso del pubblico ministero contiene:

  1. a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
  2. b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell’affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all’esito del giudizio;
  3. c) la determinazione dell’oggetto della domanda;
  4. d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l’indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.

Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza). – Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero.

Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili). – In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto). – Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.

At. 473-bis.17 (Ulteriori difese). – Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione). – Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96.

Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova). – Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Art. 473-bis.20 (Intervento volontario). – L’intervento del terzo avviene con le modalità previste dall’articolo 473-bis.16.

Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti). – All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice). – Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finchè non sia sostituita con altro provvedimento.

Con l’ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

Art. 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti). – I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti).

– Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.

È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.

Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d’ufficio). – Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti).

– Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). – Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

Art. 473-bis.28 (Decisione della causa). – Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

  1. a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
  2. b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  3. c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

Art. 473-bis.29 (Modificabilità dei provvedimenti). – Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

Sezione II

Dell’appello

Art. 473-bis.30 (Forma dell’appello). – L’appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 342.

Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente). – Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l’appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all’appellato.

Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all’estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni.

Il presidente acquisisce d’ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Art. 473-bis.32 (Costituzione dell’appellato e appello incidentale). – L’appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.

Nella stessa comparsa l’appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.

L’appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza, e l’appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.

Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero). – Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione). – La trattazione dell’appello è collegiale.

All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.

Il giudice dell’appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.

Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove). – Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall’articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.

Sezione III

Dell’attuazione dei provvedimenti

Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito). – I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell’articolo 96.

Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contributo economico.

Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all’adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.

I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 473-bis.29.

Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo). – Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Il terzo è tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

Qualora il credito dell’obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell’esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell’assegno.

Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento).

– Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse superiore del minore.

Se nel corso dell’attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

Il giudice può autorizzare l’uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L’intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l’ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all’udienza provvede con ordinanza.

Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell’articolo 473-bis.12.

Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  1. a) ammonire il genitore inadempiente;
  2. b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
  3. c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

CAPO III

Disposizioni speciali

Sezione I

Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione). – Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

Art. 473-bis.41 (Forma della domanda). – Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Art. 473-bis.42 (Procedimento). – Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d’ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell’udienza non contiene l’invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell’indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell’udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l’esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all’udienza di cui all’articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall’invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l’insussistenza delle condotte allegate.

Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare). – È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all’articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria). – Il giudice procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d’intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell’ordine, se non sono relativi ad attività d’indagine coperta da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d’ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore). – Il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all’ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell’adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice). – Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l’elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Sezione II

Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni

Art. 473-bis.47 (Competenza). – Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali). – Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). – Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274.

La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti). – Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 473-bis.39.

Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta). – La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Sezione III

Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno

Art. 473-bis.52 (Forma della domanda). – La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Il ricorso contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12 o all’articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.

Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente). – Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione). – All’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.

L’udienza per l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando si svolge in presenza.

Se l’interdicendo o l’inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti.

Art. 473-bis.55 (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio). – L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice relatore. Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d’ufficio.

Art. 473-bis.56 (Impugnazione). – La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

Il termine per l’impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Art. 473-bis.57 (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione).

– Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.

Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.

Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’articolo 739.

Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

Sezione IV

Assenza e morte presunta

Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso). – I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d’assenza). – La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). – Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.

Art. 473-bis.62 (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta). – La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s’intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.

Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione).

– La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale.

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui al secondo comma.

Il cancelliere dà notizia, a norma dell’articolo 133, secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Sezione V

Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati

Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare). – I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

Art. 473-bis.65 (Vendita di beni). – Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Art. 473-bis.66 (Esito negativo dell’incanto). – Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’articolo 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

Sezione VI

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare). – La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 473-bis.68 (Procedimento). – La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Sezione VII

Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari). – Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione). – Con il decreto di cui all’articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). – L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

CAPO IV

Dei procedimenti in camera di consiglio

Art. 473-ter (Rinvio). – I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.».

  1. Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 474, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»;
  3. b) l’articolo 475 è sostituito dal seguente:

«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). – Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;

  1. c) l’articolo 476 è abrogato;
  2. d) all’articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell’articolo 475»;
  3. e) all’articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all’originale».
  4. Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, l’articolo 488 è sostituito dal seguente:

«Art. 488 (Fascicolo dell’esecuzione). – Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.».

  1. Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 492, l’ottavo comma è sostituito dal seguente: «Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza»;
  3. b) l’articolo 492-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.

Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d’iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza».

  1. Al Libro III, Titolo II, Capo II, Sezione III, del codice di procedura civile, l’articolo 534-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 534 ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.

Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617.».

  1. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 559 è sostituito dal seguente:

«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). – Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti»;

  1. b) l’articolo 560 è sostituito dal seguente:

«Art. 560 (Modo della custodia). – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.

Nell’ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinchè il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell’articolo 617, ordina la liberazione dell’immobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

L’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse e senza spese a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione».

  1. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 567:

1) al secondo comma, le parole «, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «a depositare, entro il termine previsto dall’articolo 497,»;

2) al terzo comma, la parola «sessanta», ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

  1. b) dopo l’articolo 568 è inserito il seguente:

«Art. 568-bis (Vendita diretta). – Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d’attuazione del presente codice.

A pena di inammissibilità, unitamente all’istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l’offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all’articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima.

L’offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.

A pena di inammissibilità, l’istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.»;

  1. c) dopo l’articolo 569 è inserito il seguente:

«Art. 569-bis (Modalità della vendita diretta). – Nel caso di deposito dell’istanza ai sensi dell’articolo 568-bis, il giudice dell’esecuzione, all’udienza di cui all’articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l’ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

Se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l’offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l’ammissibilità dell’offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.

Se l’offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell’esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l’offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell’articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l’istanza ai sensi dell’articolo 568-bis.

Il giudice dell’esecuzione, quando dichiara ammissibile l’offerta di cui all’articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all’articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l’udienza di cui all’articolo 569, aggiudica l’immobile all’offerente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma.

Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall’articolo 498 si oppone all’aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:

1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l’effettuazione della pubblicità, ai sensi dell’articolo 490, dell’offerta pervenuta e della vendita;

2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l’immobile al migliore offerente, stabilisce le modalità di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 587.

Si applica l’articolo 585.

Se il prezzo non è depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non è aggiudicato, il giudice dell’esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini già fissati ai sensi dell’articolo 569, terzo comma.

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all’aggiudicatario.

Su istanza dell’aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell’immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest’ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell’atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.».

  1. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 2, del codice di procedura civile, all’articolo 570 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.».
  2. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»;
  4. b) all’articolo 586, primo comma, dopo le parole: «Avvenuto il versamento del prezzo» sono aggiunte le seguenti: «e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma».
  5. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3-bis, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) l’articolo 591-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;

6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;

8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;

9) alla fissazione dell’ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall’articolo 587;

10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall’articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell’avviso di cui all’articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale.

Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591.

Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.

Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

Il giudice dell’esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull’operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l’interessato, il giudice dell’esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all’undicesimo.

Quando il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato.

Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all’undicesimo.

Entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell’ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione e contengono i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la stima.»;

  1. b) l’articolo 591-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.

Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617.».

  1. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione V, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 596 è sostituito dal seguente:

«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione). – Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell’esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l’audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell’invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell’udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma.»;

  1. b) l’articolo 597 è sostituito dal seguente:

«Art. 597 (Mancata comparizione). – La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.»;

  1. c) l’articolo 598 è sostituito dal seguente:

«Art. 598 (Approvazione del progetto). – Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512.».

  1. Al Libro III, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile l’articolo 614-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). – Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612.

Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.».

  1. Al Libro IV, Titolo I, Capo I, del codice di procedura civile, all’articolo 654, al secondo comma, le parole «e dell’apposizione della formula» sono soppresse.
  2. Al Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 657, primo comma, dopo le parole «può intimare al conduttore,» sono inserite le parole «al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda,»;
  4. b) l’articolo 663 è sostituito dal seguente:

«Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato). – Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.».

  1. Al Libro IV, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 669-quinquies, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma»;
  3. b) all’articolo 669-octies:

1) al sesto comma, dopo le parole «ai sensi dell’articolo 688» sono inserite le seguenti: «e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile»;

2) all’ottavo comma, dopo le parole «di cui al sesto comma,» sono inserite le seguenti: «né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società,»;

  1. c) all’articolo 669-novies, secondo comma:

1) sono soppresse le parole «, se non c’è contestazione,»;

2) sono soppresse le parole «In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669-decies.»;

  1. d) all’articolo 669-decies, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma».
  2. Il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile è abrogato.
  3. Al Libro IV, Titolo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) i Capi I, II, III, IV, V e V-bis sono abrogati;
  5. b) la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Dei procedimenti in camera di consiglio».
  6. Al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura civile, all’articolo 739, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.».
  7. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  8. a) all’articolo 810, al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell’ufficio giudiziario.»;
  9. b) all’articolo 813, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L’arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis.»;

  1. c) all’articolo 815, primo comma, al numero 6) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» ed è aggiunto, in fine, il seguente numero: «6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’arbitro.».
  2. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) dopo l’articolo 816-bis è inserito il seguente:

«Art. 816-bis.1 (Domanda di arbitrato). – La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall’articolo 819-quater.»;

  1. b) l’articolo 818 è sostituito dal seguente:

«Art. 818 (Provvedimenti cautelari). – Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669-quinquies.»;

  1. c) dopo l’articolo 818, sono inseriti i seguenti:

«Art. 818-bis (Reclamo). – Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell’articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all’ordine pubblico.

Art. 818-ter (Attuazione). – L’attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall’articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato o, se la sede dell’arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all’esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma.»;

  1. d) all’articolo 819-ter, primo comma, al secondo periodo, dopo le parole «La sentenza» sono inserite le seguenti: «o l’ordinanza»;
  2. e) dopo l’articolo 819-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 819-quater (Riassunzione della causa). – Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell’articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell’ordinanza di regolamento.

Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell’ordinanza che definisce la sua impugnazione.

Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all’arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.

L’inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l’estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.».

  1. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo IV, del codice di procedura civile, all’articolo 822, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.».
  2. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo V, del codice di procedura civile, all’articolo 828, secondo comma, le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
  3. Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, dopo il Capo VI, è inserito il seguente:

«Capo VI-bis

Dell’arbitrato societario

Art. 838-bis (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie). – Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale). – La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’articolo 838-bis, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo 820, quarto comma.

Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Salvo quanto previsto dall’articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell’articolo 818-bis, la sospensione dell’efficacia della delibera.

I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Art. 838-quater (Decisione secondo diritto). – Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Art. 838-quinquies (Risoluzione di contrasti sulla gestione di società). – Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.

Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell’articolo 1349, secondo comma, del codice civile.».

  1. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo VII, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 839, al quarto comma, dopo le parole «dichiara con decreto l’efficacia» sono inserite le seguenti: «immediatamente esecutiva»;
  3. b) all’articolo 840, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, tra il primo e il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo.»;

2) al quarto comma, le parole «che ha richiesto l’esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «interessata».

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettera g), valutati in euro 1.173.788 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Art. 4

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

  1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:

«Capo I-bis

Dei mediatori familiari

Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). – Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

Art. 12-ter (Formazione e revisione dell’elenco). – L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L’elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

Art. 12-quater (Iscrizione nell’elenco). – Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall’articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5.

Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). – Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell’atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il presidente procede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 12-sexies (Disciplina dell’attività di mediatore). – L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

  1. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 13, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis.»
  3. b) all’articolo 15:

1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma»;

2) la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell’albo»;

3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.»;

  1. c) all’articolo 16:

1) al secondo comma, al numero 5, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente:

« ; » e dopo il numero 5, è inserito il seguente: «5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «La domanda contiene altresì il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.»;

  1. d) all’articolo 18:

1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.»;

  1. e) all’articolo 22:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.»;

3) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.»

  1. f) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi). – Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.»

  1. g) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). – Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.»

  1. Al Titolo II, Capo III, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 36:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ogni fascicolo contiene l’indicazione dell’ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell’oggetto e l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.»;

2) il quarto e il quinto comma sono abrogati;

3) in fine, è aggiunto il seguente comma: «La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente.»;

  1. b) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni» sono soppresse;

2) il secondo comma è abrogato;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.»;

4) alla rubrica, dopo la parola «forma» sono inserite le seguenti «e criteri di redazione».

  1. Al Titolo III, Capo II, Sezione II delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 81-bis:

1) al primo comma, il primo periodo è soppresso;

2) al secondo comma le parole «di cui al comma precedente» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto del termine di cui all’articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.»;

  1. b) l’articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87 (Produzione dei documenti). – I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell’articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell’udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.».

  1. Al Titolo III, Capo II, Sezione III delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, all’articolo 123-bis, primo comma, le parole «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo», le parole «e 369 ultimo comma» sono soppresse e, dopo le parole «del codice» sono inserite le seguenti: «e dell’articolo 137-bis».
  2. Al Titolo III, Capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) gli articoli 134, 134-bis, 135 e 137 sono abrogati;
  4. b) dopo l’articolo 137 sono inseriti i seguenti:

«Art. 137-bis (Fascicolo d’ufficio). – Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d’ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.

Art. 137-ter (Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti). – Fermo quanto previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:

1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;

2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell’interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.»;

  1. c) all’articolo 139, al secondo comma, le parole «in cancelleria» e le parole «ed è inserito nel fascicolo d’ufficio» sono soppresse;
  2. d) l’articolo 140 è abrogato;
  3. e) dopo l’articolo 140, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis (Svolgimento della camera di consiglio). – La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.»;

  1. f) all’articolo 143, le parole «La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte enuncia specificamente, a norma»;
  2. g) dopo l’articolo 144-bis, è inserito il seguente:

«Art. 144-bis.1 (Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte). – Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.».

  1. Al Titolo III, Capo V delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 144-quater è abrogato;
  3. b) dopo l’articolo 144-quater è inserito il seguente:

«Art. 144-quinquies (Controversie in materia di licenziamento).

– Il presidente di sezione e il dirigente dell’ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all’articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.».

  1. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Capo V, è inserito il seguente:

«Capo V-bis

Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie

Art. 152-ter (Procedimenti in camera di consiglio). – I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.

Art. 152-quater (Ascolto del minore). – Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.

Art. 152-quinquies (Registrazione audiovisiva dell’ascolto). – Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.

Art. 152-sexies (Indagini del consulente). – Fermo quanto previsto dall’articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.

Il consulente può chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessità delle indagini.

Unitamente alla relazione di cui all’articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.

Art. 152-septies (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). – Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l’ha emessa, all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 152-octies (Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando). – Le modalità del collegamento da remoto previsto dall’articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».

  1. Al Titolo IV, Capo I delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 153 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale). – La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.»;

  1. b) l’articolo 154 è abrogato;
  2. c) all’articolo 155-bis la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
  3. d) all’articolo 155-ter le parole «sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo e nono»;
  4. e) l’articolo 155-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

L’istante con l’attestazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

Dal rilascio dell’attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

Si applicano per quanto compatibili l’ottavo comma dell’articolo 492 e il decimo comma dell’articolo 492-bis del codice.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma.».

  1. Al Titolo IV, Capo II delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie:
  2. a) l’articolo 168 è sostituito dal seguente:

«Art. 168 (Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita). – I reclami contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul ricorso il giudice dell’esecuzione, previa applicazione dell’articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell’articolo 617 del codice.»;

  1. b) all’articolo 169-quinquies, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell’ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell’articolo 518 del codice.».
  2. Al Titolo IV, Capo III delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 173-bis:

1) al terzo comma, le parole «a mezzo telefax o» sono soppresse;

2) dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.»;

  1. b) all’articolo 173-quater, le parole «terzo comma dell’articolo 591-bis del codice» sono sostituite con le seguenti: «quarto comma dell’articolo 591-bis del codice» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.»;
  2. c) l’articolo 179-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). – Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.

L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;

4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

  1. a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;
  2. b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  3. c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;

3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Ai fini della conferma dell’iscrizione nell’elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

  1. a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  2. b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell’elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell’interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall’elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.

Il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

Il giudice dell’esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall’elenco.»;

  1. d) all’articolo 179-quater, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presidente del tribunale vigila affinchè, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.».
  2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V-bis, è inserito il seguente:

«Titolo V-ter

Disposizioni relative alla giustizia digitale

Capo I

Degli atti e dei provvedimenti

Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti). – Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.

Art. 196-quinquies (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico). – L’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

Se il provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.

Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche). – Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). – Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell’articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

Capo II

Della conformità delle copie agli originali

Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). – Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall’allegato alla comunicazione telematica e munite dell’attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti). – Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.

Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario).

– Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all’atto detenuto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto, del provvedimento o del documento.

Art. 196-undecies (Modalità dell’attestazione di conformità). – L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Capo III

Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza

Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza). – L’udienza di cui all’articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l’articolo 84.

Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza.

Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza in cui si discute la causa.».

 

Capo III

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 5

Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale

  1. Al codice penale, articolo 371-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nelle ipotesi previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma.

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.».

  1. Al codice di procedura penale, all’articolo 282-bis, comma 4, le parole «l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro» sono sostituite dalla seguente: «un».

Art. 6

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

  1. All’articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell’unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.»;
  3. b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.»;
  4. c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile».

 

Capo IV

Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Sezione I

Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo» sono inserite le seguenti: «e di conciliazione»;
  3. b) all’articolo 3:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8»;

2) al comma 2, dopo le parole «ne assicurano l’imparzialità» sono inserite le seguenti: «, l’indipendenza»;

3) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto dell’articolo 8-bis»;

  1. c) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.»;

2) al comma 2, le parole «L’istanza» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di mediazione»;

3) al comma 3 le parole «articolo 5, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 2»;

  1. d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo). – 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

  1. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
  2. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
  3. a) dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  4. b) dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  5. c) dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  6. d) dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  7. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
  8. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
  9. Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si applicano:
  10. a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis;
  11. b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
  12. c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  13. d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
  14. e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  15. f) nei procedimenti in camera di consiglio;
  16. g) nell’azione civile esercitata nel processo penale;
  17. h) nell’azione inibitoria di cui all’articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»;
  18. e) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).

– 1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio). – 1. L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). – 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

  1. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
  2. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). – 1.

Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

  1. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
  2. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
  3. Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria). – 1. Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.

  1. La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1.»;
  2. f) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Durata). – 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

  1. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
  2. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.»;
  3. g) all’articolo 7, le parole «commi 1-bis e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 e dell’articolo 5-quater, comma 1»;
  4. h) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Procedimento). – 1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

  1. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.
  2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
  3. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
  4. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
  5. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
  6. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.»;
  7. i) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica). – 1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

  1. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  2. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  3. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  4. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
  5. l) all’articolo 9, comma 1, le parole «comunque nell’ambito del» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa al»;
  6. m) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Conclusione del procedimento). – 1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

  1. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
  2. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
  3. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
  4. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.
  5. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
  6. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.»;
  7. n) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche). – 1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;

  1. o) all’articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.»;

3) al comma 2, le parole «Il verbale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Con l’omologazione l’accordo»;

  1. p) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione). – 1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

  1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  2. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  3. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.»;
  4. q) all’articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole «articoli 92 e 96» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione»;

  1. r) all’articolo 14 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

  1. a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
  2. b) comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
  3. c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
  4. d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.»;
  5. s) all’articolo 15 le parole «140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «840- bis del codice di procedura civile»;
  6. t) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente capo:

«CAPO II-bis

(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)

Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità). – 1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

  1. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l’ammissione). – 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater (Istanza per l’ammissione anticipata) – 1.

L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1.

  1. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
  2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato). – 1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

  1. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
  2. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata). – 1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma). – 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

  1. Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
  2. Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
  3. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.
  4. L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto) – 1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

  1. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
  2. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
  3. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza). – 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

  1. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies (Disposizioni finanziarie). – 1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;

  1. u) alla rubrica del Capo III dopo le parole «Organismi di mediazione» sono inserite le seguenti: «ed enti di formazione»;
  2. v) all’articolo 16:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:

  1. a) l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
  2. b) la previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
  3. c) l’impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell’organismo l’adeguatezza dell’organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e quella dei mediatori.»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «da enti privati» sono inserite le seguenti: «e dei relativi criteri di calcolo»;

3) al comma 4-bis, le parole «articolo 55-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 62»;

4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, in conformità all’articolo 16-bis,»;

  1. z) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Enti di formazione). – 1. Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

  1. Ai fini di cui al comma 1, l’ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
  2. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi.»;
  3. aa) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità). – 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

  1. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
  2. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
  3. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
  4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
  5. a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
  6. b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
  7. c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
  8. d) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
  9. e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
  10. f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3.
  11. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
  12. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione.
  13. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
  14. Agli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
  15. a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato;
  16. b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;
  17. bb) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione). – 1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

  1. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

  1. È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
  2. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
  5. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.».

Art. 8

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20

  1. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».

Art. 9

Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

  1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) alla rubrica del Capo II, le parole «uno o più» sono soppresse;
  3. b) dopo il Capo II, è inserita la seguente Sezione:

«Sezione I

Della procedura di negoziazione assistita»;

  1. c) all’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «uno o più» sono soppresse;

2) al comma 2, lettera b) le parole «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La convenzione di negoziazione può inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:

  1. a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;
  2. b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
  3. c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;
  4. d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.»

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo.»;

5) alla rubrica, le parole «uno o più» sono soppresse;

  1. d) dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica). – 1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

  1. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.
  2. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all’articolo 4-bis.
  3. Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 2-ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro). – 1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

  1. e) all’articolo 3, il comma 6 è abrogato;
  2. f) all’articolo 4, al comma 1, dopo le parole «ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96» sono inserite le seguenti: «, primo, secondo e terzo comma,»;
  3. g) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Acquisizione di dichiarazioni). – 1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

  1. L’informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì preliminarmente avvisato:
  2. a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
  3. b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
  4. c) della facoltà di astenersi ai sensi dell’articolo 249 del codice di procedura civile;
  5. d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni;
  6. e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;
  7. f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.
  8. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall’articolo 246 del codice di procedura civile.
  9. Le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l’indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell’informatore e degli avvocati e l’attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.
  10. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati. All’informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale.
  11. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone.
  12. Quando l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile.

Art. 4-ter (Dichiarazioni confessorie). – 1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia.

  1. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l’avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l’efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 2735 del codice civile.
  2. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell’articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.»;
  3. h) all’articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L’accordo che compone la controversia contiene l’indicazione del relativo valore.»;

  1. i) all’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo dopo le parole «comunica agli avvocati» sono inserite le seguenti: «di tutte le parti»;

2) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lo comunica a tutte le parti»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L’accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l’autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.»;

4) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori.»;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, le parti possono stabilire, nell’accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell’articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

3-ter. L’accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell’ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell’accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell’accordo è disciplinata dall’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

6) alla rubrica, le parole «uno o più» sono soppresse;

  1. l) dopo l’articolo 11, è inserita la seguente Sezione:

«Sezione II

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità). – 1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, se è raggiunto l’accordo.

  1. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 11-ter (Condizioni per l’ammissione). – 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-quater (Istanza per l’ammissione anticipata). – 1.

L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 11-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.

  1. L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
  2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l’istanza di ammissione anticipata e nomina dell’avvocato). – 1. L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

  1. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
  2. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.

Art. 11-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata). – 1. Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-septies (Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma). – 1. L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all’articolo 11-ter.

  1. Quando è raggiunto l’accordo di negoziazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
  2. L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo. Il Consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.
  3. L’avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 11-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato). – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 11-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto). – 1. L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 11-decies, è comunicata al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

  1. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
  2. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato e all’avvocato.
  3. Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza). – 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

  1. Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 11-undecies (Disposizioni finanziarie). – 1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.».

Art. 10

Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale

e arbitrato societario

  1. Alla legge 6 maggio 2004, n. 129, l’articolo 7 è abrogato.
  2. Al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, gli articoli da 34 a 37 sono abrogati.

 

Sezione II

Modifiche in materia di processo civile telematico

Art. 11

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies sono abrogati.

Art. 12

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 3-bis:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

2) al comma 2, le parole «16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile»;

  1. b) dopo l’articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. – 1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

  1. a) è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
  2. b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto.
  3. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
  4. a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
  5. b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
  6. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.»;
  7. c) all’articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.».

Art. 13

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 18-bis, le parole «Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
  3. b) all’articolo 30, dopo le parole «La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa,» sono inserite le seguenti «con le modalità di cui all’articolo 197, comma 1-bis»;
  4. c) all’articolo 32, dopo le parole «Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari» sono inserite le seguenti «, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis»;
  5. d) l’articolo 191 è abrogato;
  6. e) all’articolo 192:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell’economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.»;

  1. f) all’articolo 196, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
  2. g) all’articolo 197:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

2) al comma 3, dopo le parole «Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa,» sono inserite le seguenti: «con le modalità previste dal comma 1-bis,».

Art. 14

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 33, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore.»;
  3. b) all’articolo 119, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma.»;
  4. c) all’articolo 182, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma. Il liquidatore comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma.»;
  5. d) all’articolo 186-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma. Conclusa l’esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma.».

 

Sezione III

Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici

d’ufficio

Art. 15

Modifiche alle leggi speciali conseguenti all’introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale

  1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell’articolo 275-bis del codice di procedura civile.».
  2. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al comma 2, secondo periodo, le parole «ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 5, comma 1»;
  4. b) al comma 3, le parole «di cui all’articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 281-undecies» e le parole «; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti».
  5. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.»;
  7. b) all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica il comma primo dell’articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.»;

2) al comma 2, le parole «con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile» sono soppresse;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l’istruttore a norma dell’articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.»;

4) alla rubrica, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente «semplificato»;

  1. c) all’articolo 4, al secondo comma, le parole «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all’articolo 171-bis del codice di procedura civile»;
  2. d) alla rubrica del Capo III, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  3. e) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 2, la parola «collegiale» è sostituita dalla seguente: «monocratica»;

3) al comma 4, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

  1. f) all’articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 6, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

  1. g) all’articolo 16, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  2. h) all’articolo 17, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  3. i) all’articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 9, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

  1. l) all’articolo 19-bis, al primo comma, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  2. m) all’articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 6, primo periodo, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

  1. n) all’articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 3, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

  1. o) all’articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  2. p) all’articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 6, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

3) al comma 7, le parole «l’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;

4) al comma 8, le parole «dell’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;

5) al comma 9, le parole «di cui all’articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «per l’appello» e le parole «dell’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;

6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;

  1. q) all’articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 5, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;

  1. r) all’articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  2. s) all’articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  3. t) all’articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;
  4. u) all’articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 5, le parole «L’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;

  1. v) all’articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato»;

2) al comma 5, le parole «l’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;

3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»;

  1. z) all’articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» è sostituita dalla seguente: «semplificato».
  2. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, è aggiunto il seguente: «0.1-bis L’agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all’esame della Corte europea, nonché al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa.».

Art. 16

Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti tecnici d’ufficio esercenti le professioni sanitarie

  1. Al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 3, comma 5, la parola «quinquennale» è sostituita con la seguente:

«biennale».

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 16-novies, al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.».

 

Sezione IV

Modifiche in materia di impugnazioni

Art. 17

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

  1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 67-bis è abrogato;
  3. b) all’articolo 76:

1) al comma 1, lettera b), le parole «dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile» sono sostituite dalla seguente: «civili»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.».

Art. 18

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

  1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

«1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.».

Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

  1. All’articolo 1, comma 1, secondo periodo, delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole «dell’articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell’articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 123 e 137-bis».

Art. 20

Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

  1. All’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando».

 

Sezione V

Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e

processo esecutivo

Art. 21

Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione

  1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
  2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.
  3. Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
  4. L’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
  5. L’autorizzazione può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
  6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
  7. Restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale.

Art. 22

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1. All’articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «che sarà nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o dal notaio individuato per la stipula dell’atto».

Art. 23

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

  1. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»;
  3. b) al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l’atto»;
  4. c) al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o dell’atto».

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 2011, n. 150

  1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all’atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell’atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.»;

  1. b) all’articolo 30, al comma 1, le parole «dal rito sommario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal rito semplificato di cognizione»;
  2. c) dopo l’articolo 30 è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis (Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali). – 1. Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività e in via principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea in conformità al diritto eurounitario. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

  1. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio può essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.
  2. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma 1, sono introdotte con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
  3. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione e di accertamento dell’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell’Unione. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

  1. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di decisioni straniere o in via principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l’efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.
  2. I procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 sono promossi innanzi alla corte di appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti dai medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 30. Le decisioni della corte di appello sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione per i motivi previsti dall’articolo 360 del codice di procedura civile.
  3. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi ad oggetto gli atti pubblici, le transazioni giudiziarie e gli accordi stragiudiziali stranieri si applicano le disposizioni del presente articolo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell’Unione e dalle convenzioni internazionali.».

Art. 25

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 95, al comma 1, dopo le parole «Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito» sono inserite le seguenti: «al di fuori dei casi di cui all’articolo 98, comma 2-bis,»;
  3. b) all’articolo 98:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalità, l’ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis.

L’ufficiale dello stato civile provvede, altresì, su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell’atto.»;

3) al comma 3, le parole «la correzione» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui al presente articolo»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile»;

  1. c) all’articolo 99:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui all’articolo 98 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell’autorità diplomatica o consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l’atto.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Correzione e ricostituzione degli atti dell’autorità diplomatica o consolare»;

  1. d) alla rubrica del Titolo XI, la parola «giudiziali» è soppressa.

Art. 26

Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata

  1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l’articolo 212 è sostituito dal seguente:

«Art. 212 (Titolo esecutivo). – 1. Le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all’originale, valgono come titolo per l’esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.

  1. Il rilascio della copia attestata conforme all’originale alle amministrazioni interessate avviene d’ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.».
  2. All’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 115:

1) i commi 1 e 3 sono abrogati;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iscrizione di ipoteca»;

  1. b) all’articolo 136, comma 2-ter, il terzo periodo è soppresso.
  2. All’articolo 29, comma 1, lettera o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «con l’apposizione della prescritta formula» sono soppresse.
  3. All’articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9-bis è soppresso.
  4. Ai fini dell’esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di autorità di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva né la spedizione in forma esecutiva. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il principio affermato dal periodo precedente nella parte in cui prevedono l’apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.
  5. È istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. La banca dati è articolata nelle seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni mobiliari;

3) vendite in sede fallimentare. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell’intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria, civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di acquisizione dei dati di cui al comma 1, le modalità di inserimento dei medesimi nella banca dati, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

 

Sezione VI

Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e

famiglie

Art. 27

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

  1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 3, primo comma, numero 2, il periodo «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.» è sostituito dai seguenti: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.»;
  3. b) l’articolo 4 è abrogato;
  4. c) all’articolo 5, il nono comma è abrogato;
  5. d) l’articolo 8 è abrogato;
  6. e) all’articolo 9, il primo comma è abrogato;
  7. f) all’articolo 10, il primo comma è abrogato.

Art. 28

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d’ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell’unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d’ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.»;

  1. b) all’articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole «L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva»;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Si applicano» sono inserite le seguenti: «l’articolo 5-bis e»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine.

Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell’affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell’affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l’opportunità di richiederne la proroga.»;

4) al comma 5, dopo le parole «L’affidamento familiare cessa» sono inserite le seguenti: «con il decorso del termine di cui al comma 4 o»;

5) al comma 5-quater, le parole «ai commi 5-bis e 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4, 5-bis e 5-ter»;

6) al comma 7, dopo le parole «un istituto di assistenza pubblico o privato» sono inserite le seguenti: «, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l’andamento del programma di assistenza, l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l’opportunità della prosecuzione dell’inserimento»;

  1. c) all’articolo 5, comma 1, primo periodo le parole «o del tutore» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero del tutore o curatore»;
  2. d) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis – 1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall’articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3.

  1. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
  2. a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;
  3. b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell’ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall’articolo 4, comma 3;
  4. c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
  5. d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
  6. e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell’articolo 333, secondo comma, del codice civile;
  7. f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
  8. g) la durata dell’affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
  9. h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all’autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull’andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull’attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
  10. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell’adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.
  11. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell’affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.
  12. Se l’affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.
  13. Il giudice competente per l’attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
  14. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell’affidamento di cui all’articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.»

Art. 29

Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «che rivestono cariche rappresentative in strutture» sono inserite le seguenti: «o comunità pubbliche o private».
  2. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale). – 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.

  1. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.».
  2. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, l’articolo 8 è abrogato.
  3. Alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il comma 2 è abrogato.
  4. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole «Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli» sono inserite le seguenti: «o che è opportuno procedere al loro ascolto».
  5. Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, il comma 25 è sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

 

Sezione VII

Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e

per le famiglie

Art. 30

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

  1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 43, primo comma, la lettera c) è soppressa;
  3. b) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). – In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali.

La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.»;

  1. c) l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). – Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.

Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.»;

  1. d) dopo l’articolo 50 sono inseriti i seguenti:

«Art. 50.1 (Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). – Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

  1. a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  2. b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
  3. c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
  4. d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

Art. 50.2 (Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). – Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l’ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall’articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.

Art. 50.3 (Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali). – La sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l’incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all’articolo 47-quater e in particolare cura e dà impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all’interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l’uso degli strumenti telematici.

I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell’attività di direzione dell’ufficio.

Art. 50.4 (Composizione dell’organo giudicante). – La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

Art. 50.5 (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). – Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.»;

  1. e) all’articolo 50-bis:

1) al primo comma, le parole «In ogni tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.»;

  1. f) all’articolo 51:

1) al primo comma, le parole «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

2) il secondo comma è abrogato;

3) alla rubrica, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

  1. g) all’articolo 54, al terzo comma, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  2. h) all’articolo 58:

1) al primo comma, primo periodo, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.»;

2) al secondo comma, dopo le parole «La sezione giudica con l’intervento di due» sono inserite le seguenti: «consiglieri onorari»;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, le parole «corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

  1. i) all’articolo 70, al primo comma, primo periodo, le parole «presso i tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  2. l) dopo l’articolo 70-bis, è inserito il seguente:

«Art. 70-ter (Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). – Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.».

Art. 31

Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, quarto comma, le parole «il tribunale per i minorenni e la sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie», e le parole «procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  3. b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
  4. c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti). – I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed è loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

Prima di assumere l’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell’articolo 9, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.»;

  1. d) all’articolo 6-bis:

1) al comma 1, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;

2) al comma 3, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;

  1. e) l’articolo 7 è abrogato;
  2. f) all’articolo 25, al primo comma le parole «Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  3. g) all’articolo 25-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d’ufficio.»;

2) al secondo comma, le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;

  1. h) all’articolo 28, al secondo comma, le parole «Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  2. i) l’articolo 32 è abrogato.

Art. 32

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

  1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.»;

  1. b) al comma 7, dopo le parole «e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «, di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  2. c) al comma 10 le parole «e di presidente del tribunale per i minorenni» e le parole «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono soppresse;
  3. d) al comma 11, al primo periodo, dopo le parole «di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380,» sono inserite le seguenti: «di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.».

Art. 33

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

  1. a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  2. b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  3. c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  4. d) il procuratore generale presso la corte di appello;
  5. e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  6. f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.»;
  7. b) all’articolo 3, commi 1 e 2, le parole «Il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  8. c) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio e dell’esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.»;
  9. d) all’articolo 5, comma 1, le parole «tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
  10. e) le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Art. 34

Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

  1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, articolo 23, comma 2, dopo le parole «magistrati onorari» è inserita la parola «esperti», e le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

 

Capo V

Diposizioni transitorie, finanziarie e finali

Sezione I

Disposizioni in materia di processo civile

Art. 35

Disciplina transitoria

  1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

  1. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
  2. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
  3. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.
  4. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
  5. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
  7. Le disposizioni di cui all’articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
  8. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.
  9. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 36

Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023.

Art. 37

Abrogazioni

  1. Sono abrogati, in particolare:
  2. a) l’articolo 67-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
  3. b) l’articolo 99, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  4. c) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  5. d) l’articolo 7, della legge 6 maggio 2006, n. 129;
  6. e) l’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  7. f) l’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 38

Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152

  1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152, le parole “secondo comma” sono sostituite con le seguenti “quarto comma”.

Art. 39

Elenco nazionale dei consulenti tecnici

  1. La formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 24-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 40

Monitoraggio dei dati contenuti

nei rapporti riepilogativi

  1. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

 

Sezione II

Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita

Art. 41

Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
  2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16, come modificato dall’articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.
  3. Gli enti di formazione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16-bis, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall’elenco.
  4. Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

Art. 42

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

  1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 43

Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

  1. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni si provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato.

Art. 44

Norma di coordinamento

  1. Le parole «articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite, dal 30 giugno 2023, dalle parole «articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

 

Sezione III

Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone,

per i minorenni e per le famiglie

Art. 45

Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i relativi tribunali, anche avendo riguardo alle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia sono inoltre determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle relative procure della Repubblica.
  3. La rideterminazione delle piante organiche di cui ai commi 1 e 2 avviene nell’ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 46

Magistrati e personale amministrativo in servizio

  1. Una volta istituite le piante organiche del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura, i magistrati assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni entrano di diritto a far parte dell’organico del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
  2. I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono assegnati, a loro domanda, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell’ufficio medesimo.
  3. I magistrati assegnati ai tribunali ordinari e che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni giudicanti nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sono assegnati, a loro domanda, all’ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell’ufficio medesimo.
  4. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il criterio prioritario per la selezione, per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, è rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.
  5. L’assegnazione prevista dai commi 1, 2 e 3 non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
  6. I giudici onorari addetti ai tribunali per i minorenni sono addetti di diritto al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni.
  7. Il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali per i minorenni può, previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in sovrannumero e con diritto di priorità su altri candidati.
  8. Nelle sezioni circondariali presterà servizio il personale che risponderà ad appositi interpelli pubblicati dal Ministero della giustizia. Il personale che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ha diritto di priorità sui restanti candidati.
  9. Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla pubblicazione del relativo interpello e alla predisposizione della dotazione materiale e dei locali idonei.

Art. 47

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

  1. I magistrati che alla data del 31 dicembre 2024 sono titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono assegnati, rispettivamente, quali presidenti dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferire le funzioni e procuratori della Repubblica presso gli stessi tribunali.
  2. A far data dal 1° gennaio 2030, i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, sono destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In caso di pluralità di aspiranti, si applica il comma 4 dell’articolo 46.
  3. Ai fini di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l’assegnazione ai sensi dei commi 1 e 2 al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alla relativa procura della Repubblica non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive. Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica.

Art. 48

Personale di polizia giudiziaria

  1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le relative funzioni.
  2. L’assegnazione e l’applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Art. 49

Disposizioni per la definizione

dei procedimenti pendenti

  1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.
  2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti.
  3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L’impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
  4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura.
  5. L’udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l’applicazione dell’articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

 

Sezione IV

Diposizioni di coordinamento, finanziarie e finali

Art. 50

Norma di coordinamento

  1. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Art. 51

Disposizioni finanziarie

  1. Dall’attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 52

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2022

 

MATTARELLA

 

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

 

Cartabia, Ministro della giustizia

 

Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

 

Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia