Storica sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale interviene nella delicata questione dell’anonimato, giudicando “censurabile per la sua eccessiva rigidità” la legge 184 del 1983, poiché, all’articolo 28 comma 7, non prevede che il giudice, a distanza di tempo, possa interpellare su richiesta del figlio la madre che abbia dichiarato all’atto della nascita del figlio di non essere nominata, per verificare se intenda o meno revocare la dichiarazione precedentemente fatta di mantenere l’anonimato.
Fino a tale sentenza la madre non poteva più cambiare idea una volta che aveva dichiarato di voler rimanere anonima al momento della nascita del figlio non riconosciuto e poi dato in adozione.
La Corte invece ha chiarito che, senza contrastare il diritto della madre all’anonimato, il diritto del figlio a conoscere il genitore biologico “rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale”. Per tale motivo, quindi, irreversibilità del segreto sarebbe in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione (sent. n. 278/2013)