29 Novembre 2012
Dopo un iter a dir poco travagliato, fra i consueti passaggi che avvengono fra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, finalmente la Camera ha dato il via libera alla legge, con 366 voti favorevoli, 31 contrari, 58 astenuti.
Sembra strano ma vero! Questa legislatura, ormai al termine, c’è l’ha fatta ad approvare almeno questa legge (mentre purtroppo altre giacciono nei cassetti del parlamento e forse non vedranno mai la luce).
Viene così affermato il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli ed eliminate le distinzioni fra gli stessi, senza che conti quale sia il vincolo giuridico dei genitori.
Il nuovo articolo 315 bis stabilisce per la prima volta, accanto ai doveri del figlio, i suoi diritti, fra cui, quelli di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti, etc.
Ma veniamo al dunque: tale proposta di legge così importante, che ora attende il successivo passaggio della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aveva subito diversi emendamenti al Senato, fra cui, uno dei più rilevanti, che è passato anche alla camera in terza lettura, è quello che prevede che non vi sia più distinzione fra figli naturali e figli legittimi, anche per ciò che riguarda i procedimenti giurisdizionali che interessano gli stessi: la legge prevede, infatti, che in caso di controversie tra i genitori, dei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli si occuperà, d’ora in avanti, il Tribunale ordinario (dal testo dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione scompare il riferimento all’articolo 317 bis del codice civile).
Viene così a cadere quella storica distinzione di competenze fra tribunale civile ordinario e tribunale per i minorenni, il primo preposto a giudicare sull’affidamento dei figli di coppie sposate e il secondo su quello di coppie di fatto. Al tribunale ordinario vengono attribuite anche altre competenze in tema, ad esempio, di riconoscimento di figli naturali, di decisioni nell’interesse del figlio, in caso di contrasto tra i genitori, di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, etc. Rimane invece di competenza del tribunale per i Minorenni l’adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole ai figli, sempre che, però, non sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o relativo all’esercizio della potestà genitoriale. In quest’ultimo caso la competenza sarà del giudice ordinario.
La portata di questa innovazione, insieme ad altre, non si può non capire quanto sia rilevante. Si era parlato prima, spesso, insistentemente del cosiddetto Tribunale della famiglia e questa innovazione segna un passo importante in tale direzione.
Altra modifica che la nuova legge apporta si riferisce all’articolo 250 del codice civile, sia per ciò che riguarda il riconoscimento (il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto anche separatamente dalla madre e dal padre, anche se uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento), sia nella parte in cui riduce da 16 anni a 14 anni l’età per la quale è richiesto il consenso del figlio naturale, affinché il riconoscimento produca effetto.
E’ stato poi riformulato l’articolo 251, laddove consente il riconoscimento anche dei figli incestuosi, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo al preminente interesse del figlio e alla necessità di evitare qualunque pregiudizio allo stesso. Quest’ultima modifica è stata molto dibattuta e contrastata da diversi parlamentari.
Significativa è anche la norma che prevede il mancato obbligo per i figli di prestare gli alimenti al genitore dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale e la possibilità di escluderlo dalla successione (art. 448 bis).
Per ciò che riguarda, invece, la legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la nuova normativa prevede la possibilità per il figlio naturale di proporre la relativa azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice.
Vi è poi una delega al governo, da esercitare entro 12 mesi, per la modifica delle norme sulla filiazione e sullo stato di adottabilità.
Il cammino delle riforme, però, nel diritto di famiglia è solo all’inizio e ci auguriamo vivamente che altre leggi utili alla società non debbano vedere la luce dopo una gestazione durata troppo tempo come la legge sui figli naturali.