Cassazione – ordinanza n. 1568 – 19 gennaio 2022

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione fa riferimento al ricorso di una madre, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Messina, che aveva autorizzato l’ex marito ad iscrivere il figlio minore presso una scuola nordamericana, con trasferimento dalla attuale residenza.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della donna, poiché si legge nelle motivazioni: “La questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ. è stata più volte affrontata da questa Corte. Va premesso che il regime dell’impugnazione di siffatti provvedimenti non è stato affatto modificato dall’introduzione, nell’ordinamento processualistico, dell’art. 709 – ter cod. proc. civ., il quale si limita ad indicare, in modo analitico, i provvedimenti che il giudice può emettere, stabilendo, poi, che gli stessi restano impugnabili nei modi ordinari, senza pertanto incidere sulla previgente disciplina dei relativi mezzi di gravame e, quindi, sulla preclusione del ricorso straordinario per cassazione […].
Non così quando l’oggetto del ricorso attenga alle controversie in ordine all’esercizio concreto delle modalità di affidamento, in quanto, in tal caso, il ricorso per cassazione è inammissibile. Si tratta delle statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, le quali non sono né definitive, né decisorie, e, quindi, non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Costituzione. In via esemplificativa, sono stati in passato menzionati i conflitti tra i genitori su talune questioni (si veda Cass. 22 ottobre 2010, n. 21718), come la scelta della scuola, un intervento medico sul minore, etc., ma pure le questioni quotidiane, come il modo in cui il minore si veste, gli spettacoli cui può assistere, e così via. […]. Tali provvedimenti non sono, dunque, ricorribili per cassazione, perché attengono al controllo esterno sull’esercizio della responsabilità genitoriale, né hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso […]. Non è, pertanto, soltanto dall’adozione del provvedimento nell’ambito di quelli previsti dall’art. 709- ter cod. proc. civ., su ricorso proposto in via principale, che deriva, in sé, l’inammissibilità del ricorso, ma dalla natura dei provvedimenti emessi dal giudice di merito: ove essi siano volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, difettano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione […]. Nella specie, nel provvedimento impugnato i caratteri, che rendono ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, certamente mancano. Si tratta di decisione affidata agli apprezzamenti compiuti dal giudice del merito; ed il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali, difettano, dunque, secondo i concetti elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i requisiti della decisorietà e della definitività, e, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell’art. 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione.”