Cassazione – ordinanza n. 11186- 11 giugno 2020
La vicenda esaminata dai giudici della Suprema Corte si riferisce al ricorso di un padre, che aveva impugnato la decisione dei giudici d’Appello che avevano ritenuto che ci fossero i presupposti per il permanere del diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne che studia all’Università e ha un contratto di lavoro part-time con le Poste Italiane.
La Corte, accogliendo il ricorso, enfatizza il rinvio al suo precedente riprendendo la gamma dei presupposti e dei criteri idonei al permanere dell’obbligo di mantenimento, pur in presenza di una attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne. In particolare, come si legge nelle motivazioni, la Suprema Corte afferma che: “Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo (…), fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. n. 18076 del 20/08/2014).