L’argomento delle unioni fra persone dello stesso sesso è uno di quelli che ha tenuto impegnato maggiormente il Parlamento negli ultimi mesi, anzi potremmo dire negli ultimi anni, con buona pace di coloro che vorrebbero che il nostro Legislatore si occupasse di risolvere problemi più importanti, che invece sembra possono aspettare.
Comunque, alla fine è entrata in vigore questa legge, che, a seguito di cruente battaglie in Parlamento, ha dovuto abbandonare (solo per il momento nel pensiero degli autori della legge) l’idea delle adozioni da parte delle coppie omosessuali e si è concentrata sulla regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze.
Un aspetto va sottolineato e cioè che, in effetti, era avvertita nel nostro Ordinamento, da molto tempo, l’esigenza di riconoscere alcune aperture ai conviventi che, dopo molti anni passati accanto ad una persona si ritrovavano senza alcun diritto.
A risolvere questi problemi ha pensato appunto questa nuova legge, ma lo ha fatto in un modo un po’ singolare, concentrandosi maggiormente sull’unione delle coppie omosessuali e sui loro diritti, e ricordandosi in misura minore delle coppie conviventi eterosessuali.
Ciò si nota anche con riferimento alla delega lasciata dal Legislatore al Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi indicati dalla legge. Anche in questa previsione i conviventi non vengono affatto menzionati.
Comunque, ai conviventi sono stati riconosciuti alcuni diritti, ad esempio riguardo alla casa, se uno dei due viene e mancare, il diritto di abitazione (per un periodo limitato di tempo), di successione nel contratto di locazione, nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché diritti in caso di malattia o ricovero del convivente di fatto.
Vi sono poi tutta una serie di norme dedicate alla costituzione del contratto di convivenza e alla sua risoluzione.
Per ciò che riguarda, invece, le coppie omosessuali, la Legge prevede, oltre alla costituzione dell’unione civile dinanzi all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, tutta una serie di diritti e doveri derivanti dal vincolo, che rendono queste unioni molto simili al matrimonio delle coppie eterosessuali e non mancano a tal riguardo, nella legge, moltissimi rimandi alle norme previste per i coniugi, fra cui, ad esempio, con riferimento allo scioglimento del vincolo, l’applicabilità delle norme relative al divorzio e alla negoziazione assistita (quest’ultima ovviamente solo in caso di procedure consensuali).
Le distinzioni maggiori, invece, rispetto al matrimonio, riguardano la stepchild adoption e l’obbligo di fedeltà, entrambi presenti nel testo originario del ddl ma eliminate dopo il voto in Senato di febbraio.
Chissà se il Legislatore si è fermato qui? Lo scopriremo solo vivendo (come recitava una nota canzone di Battisti).