Cassazione, ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5171
Il caso esaminato dalla Suprema Corte si riferisce ad una decisione del Tribunale di Napoli, confermata in secondo grado, relativa ad una separazione tra due coniugi, nella quale era stata pronunciato l’addebito nei confronti della moglie, in ragione del verificarsi di episodi di violenza nei confronti del marito.
La Corte di Cassazione evidenzia che: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole- quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì rilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (si vedano, oltre a Cass. 27324/2022 a cui la decisione impugnata fa richiamo, anche Cass. 3925/2018, Cass. 7388/2017, Cass. 433/2016).
Alla luce di questi principi risultano prive di decisività le allegazioni contenute all’interno del mezzo in esame in ordine al fatto che la crisi del matrimonio si era già manifestata prima dell’episodio valorizzato dalla Corte di merito, a seguito della cessazione della convivenza, mentre va escluso che la Corte di merito dovesse decidere in ordine all’addebito sulla base della valutazione globale e della comparazione del contegno di entrambi i coniugi.”