Cassazione – sentenza n° 18440 – 1 agosto 2013
La Corte di Cassazione è tornata nuovamente sulla questione della casa coniugale in caso di separazione dei coniugi ed ha ribadito un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo il quale l’assegnazione della casa coniugale deve essere disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, ovvero ancora convivente con i figli maggiorenni che non siano economicamente autosufficienti.
Non può invocare quindi la misura assistenziale uno dei coniugi, anche se economicamente più debole, quale presupposto per l’assegnazione della casa coniugale.
Nella fattispecie in esame la coppia che si era separata non aveva avuto figli e quindi la richiesta della donna, che aveva lamentato di essere il coniuge economicamente più debole, di assegnazione della casa coniugale non poteva essere accolta.
La Corte ha inoltre chiarito che a nulla rileva la questione che la casa sia di proprietà comune o di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.