Cassazione, ordinanza n. 2881 – 31 gennaio 2023

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione si riferisce ad una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva accolto la domanda presentata dai nonni e da uno zio, poiché non potevano più incontrare i nipotini a causa degli ostacoli frapposti dai genitori. In particolare, sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello avevano concesso loro di intrattenere rapporti con i minori, incaricando i servizi sociali di regolamentare tali incontri e invitando gli adulti coinvolti nella vicenda a intraprendere un percorso di terapia familiare allargata, onde evitare ogni pregiudizio al benessere dei minori.

I genitori dei minori avevano presentato ricorso avverso la decisione dei giudici d’appello e la Corte di Cassazione aveva accolto il loro ricorso, precisando che: “l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari (cfr. Corte EDU, 9/2/2017, Solarino c. Italia).”

I giudici della Suprema Corte, inoltre, hanno aggiunto che “non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare il tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo, ove non ne derivi un reale pregiudizio, ma è l’ascendente – il diritto del quale ex art. 317- bis cod. civ. vale nei confronti di terzi, ma non dei nipoti, il cui interesse è destinato a prevalere – a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all’interesse del discendente”.

La Cassazione, infine, ha aggiunto anche che: “il mantenimento di rapporti significativi non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex. art. 336-bis cod. civ. In questi casi, l’arsenale da predisporre, secondo la giurisprudenza europea, per la tutela del diritto degli ascendenti consiste nell’individuazione di strumenti soft di modulazione delle relazioni che sappiano creare spontaneità (e dunque significatività) di relazione con i minori piuttosto che imporre rapporti non desiderati”.